Art. 15.
                  Piani di miglioramento ambientale
 
   1. Le province predispongono  piani  di  miglioramento  ambientale
tesi  a  favorire  la  sosta  dell'avifauna  selvatica migratoria, la
produzione naturale di fauna selvatica autoctona,  nonche'  piani  di
immissione  di fauna selvatica, anche tramite la cattura di selvatici
presenti in soprannumero nei parchi nazionali e regionali ed in altri
anibiti  faunistici  in  accordo  con   gli   enti   gestori,   salvo
accertamento  delle  compatibilita'  genetiche da parte dell'istituto
nazionale per  la  fauna  selvatica  e  dell'osservatorio  regionale,
sentite   le   organizzazioni   professionali  agricole  maggiormente
rappresentative a livello regionale tramite  le  loro  organizzazioni
provinciali.
   2.  Le  catture  e  i ripopolamenti sono disposti dalle province e
sono finalizzati alla immissione  equilibrata  sul  territorio  delle
specie  di  fauna  selvatica  autoctona, fino al raggiungimento delle
densita' faunistiche ottimali.
   3.  Le  catture  sono controllate dagli agenti venatori dipendenti
dalle province con la collaborazione delle guardie  volontarie  delle
associazioni venatorie, agricole e di protezione ambientale.