Art. 15. Piani di miglioramento ambientale 1. Le province predispongono piani di miglioramento ambientale tesi a favorire la sosta dell'avifauna selvatica migratoria, la produzione naturale di fauna selvatica autoctona, nonche' piani di immissione di fauna selvatica, anche tramite la cattura di selvatici presenti in soprannumero nei parchi nazionali e regionali ed in altri anibiti faunistici in accordo con gli enti gestori, salvo accertamento delle compatibilita' genetiche da parte dell'istituto nazionale per la fauna selvatica e dell'osservatorio regionale, sentite le organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello regionale tramite le loro organizzazioni provinciali. 2. Le catture e i ripopolamenti sono disposti dalle province e sono finalizzati alla immissione equilibrata sul territorio delle specie di fauna selvatica autoctona, fino al raggiungimento delle densita' faunistiche ottimali. 3. Le catture sono controllate dagli agenti venatori dipendenti dalle province con la collaborazione delle guardie volontarie delle associazioni venatorie, agricole e di protezione ambientale.