Art. 16. Consulta faunistico-venatoria provinciale 1. Le province si avvalgono di una consulta faunistico-venatoria, composta da un rappresentante per ogni ambito territoriale e per ogni comprensorio alpino di caccia, designato dai rispettivi comitati di gestione, e da tre esperti in problemi faunistici, agricoli e naturalistici, designati dalle rispettive associazioni; la consulta e' presieduta dall'assessore competente ed e' nominata dal presidente della provincia. 2. La durata in carica della consulta corrisponde a quella effettiva del consiglio provinciale. 3. I componenti della consulta, nei cui confronti siano state disposte sanzioni concernenti l'esercizio venatorio, sono revocati dal presidente della provincia e comunque non possono piu' far parte della consulta stessa. 4. Le funzioni di segretario della consulta sono svolte da un dipendente delle strutture organizzative provinciali competenti nella materia.