Art. 16.
              Consulta faunistico-venatoria provinciale
 
   1.  Le province si avvalgono di una consulta faunistico-venatoria,
composta da un rappresentante per ogni ambito territoriale e per ogni
comprensorio alpino di caccia, designato dai rispettivi  comitati  di
gestione,  e  da  tre  esperti  in  problemi  faunistici,  agricoli e
naturalistici, designati dalle rispettive associazioni;  la  consulta
e' presieduta dall'assessore competente ed e' nominata dal presidente
della provincia.
   2.  La  durata  in  carica  della  consulta  corrisponde  a quella
effettiva del consiglio provinciale.
   3. I componenti della consulta,  nei  cui  confronti  siano  state
disposte  sanzioni  concernenti  l'esercizio venatorio, sono revocati
dal presidente della provincia e comunque non possono piu' far  parte
della consulta stessa.
   4.  Le  funzioni  di  segretario  della consulta sono svolte da un
dipendente delle strutture organizzative provinciali competenti nella
materia.