Art. 17.
                      Oasi e zone di protezione
 
   1. Le oasi e le zone di protezione di cui all'art.  14,  comma  3,
lettera  a), sono destinate alla conservazione della fauna selvatica,
col fine di favorire l'insediamento e l'irradiamento  naturale  delle
specie  stanziali  e  la  sosta  delle  specie migratorie, nonche' di
preservare il flusso delle correnti migratorie; in  esse  e'  vietata
ogni forma di esercizio venatorio.
   2.  Le oasi e le zone di protezione sono istituite dalle province;
con le stesse modalita' l'istituzione puo'  essere  revocata  qualora
non  sussistano, per modificazioni oggettive, le condizioni idonee al
conseguimento delle specifiche finalita'.
   3. La gestione delle oasi o delle zone  di  protezione  e'  svolta
dalla provincia che puo' affidarla, su presentazione di specifico pi-
ano di gestione, ad associazioni di protezione ambientale con provata
esperienza  nella  gestione  di aree protette; con l'approvazione del
piano di gestione la provincia predispone specifica  convenzione  con
l'ente gestore.
   4.   Le  province,  sentiti  l'istituto  nazionale  per  la  fauna
selvatica e l'osservatorio regionale, possono autorizzare nelle  oasi
e  zone  di  protezione  catture  a  scopo  di  studio  o  di ricerca
scientifica e  possono  altresi'  autorizzare  le  guardie  venatorie
dipendenti  o  quelle  dell'ente gestore, alla cattura di determinate
specie di fauna selvatica,  presenti  in  accertato  soprannumero,  a
scopo di ripopolamento e di reintroduzione, secondo i criteri fissati
dalla pianificazione faunistica.
   5.  Con  le  modalita'  di  cui  al  comma  4  le province possono
prevedere altresi' piani di abbattimento di  specie  la  cui  elevata
densita' non sia sostenibile dall'ambiente e in particolare sia causa
di eccessiva predazione su altre specie.