Art. 17. Oasi e zone di protezione 1. Le oasi e le zone di protezione di cui all'art. 14, comma 3, lettera a), sono destinate alla conservazione della fauna selvatica, col fine di favorire l'insediamento e l'irradiamento naturale delle specie stanziali e la sosta delle specie migratorie, nonche' di preservare il flusso delle correnti migratorie; in esse e' vietata ogni forma di esercizio venatorio. 2. Le oasi e le zone di protezione sono istituite dalle province; con le stesse modalita' l'istituzione puo' essere revocata qualora non sussistano, per modificazioni oggettive, le condizioni idonee al conseguimento delle specifiche finalita'. 3. La gestione delle oasi o delle zone di protezione e' svolta dalla provincia che puo' affidarla, su presentazione di specifico pi- ano di gestione, ad associazioni di protezione ambientale con provata esperienza nella gestione di aree protette; con l'approvazione del piano di gestione la provincia predispone specifica convenzione con l'ente gestore. 4. Le province, sentiti l'istituto nazionale per la fauna selvatica e l'osservatorio regionale, possono autorizzare nelle oasi e zone di protezione catture a scopo di studio o di ricerca scientifica e possono altresi' autorizzare le guardie venatorie dipendenti o quelle dell'ente gestore, alla cattura di determinate specie di fauna selvatica, presenti in accertato soprannumero, a scopo di ripopolamento e di reintroduzione, secondo i criteri fissati dalla pianificazione faunistica. 5. Con le modalita' di cui al comma 4 le province possono prevedere altresi' piani di abbattimento di specie la cui elevata densita' non sia sostenibile dall'ambiente e in particolare sia causa di eccessiva predazione su altre specie.