Art. 18.
                   Zone di ripopolamento e cattura
 
   1. Le zone di ripopolamento e cattura di cui all'art. 14, comma 3,
lettera  b),  sono  istituite  dalle  province  e sono destinate alla
riproduzione della  fauna  selvatica  allo  stato  naturale,  al  suo
irradiamento  nelle  zone  circostanti ed alla cattura della medesima
per  l'immissione  sul  territorio  in  tempi  e   condizioni   utili
all'ambientamento,  fino  alla ricostituzione ed alla stabilizzazione
della densita' faunistica ottimale del territorio.
   2. Le zone di cui al comma  1  sono  istituite  in  territori  non
destinati  a coltivazioni specializzate o suscettibili di particolare
danneggiamento  per  la  rilevante  concentrazione  della  selvaggina
stessa  ed  hanno  la  durata  di  cinque anni, salvo rinnovo; con le
stesse modalita' possono essere revocate qualora non sussistano,  per
modificazioni  oggettive, le condizioni idonee al conseguimento delle
specifiche finalita'.
   3. Nell'atto di costituzione sono stabiliti  anche  i  criteri  di
prevenzione  dei  danni  e  le  modalita' del loro risarcimento, alle
produzioni agricole nonche'  gli  incentivi  per  l'incremento  e  la
riproduzione  della fauna selvatica, il miglioramento ambientale e il
controllo delle specie la cui elevata densita' sia causa di eccessiva
predazione su altre specie.
   4. La gestione delle zone di ripopolamento  e  cattura  e'  svolta
dalle  province e puo' essere affidata ai comitati di gestione di cui
all'art. 30.