Art. 18. Zone di ripopolamento e cattura 1. Le zone di ripopolamento e cattura di cui all'art. 14, comma 3, lettera b), sono istituite dalle province e sono destinate alla riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale, al suo irradiamento nelle zone circostanti ed alla cattura della medesima per l'immissione sul territorio in tempi e condizioni utili all'ambientamento, fino alla ricostituzione ed alla stabilizzazione della densita' faunistica ottimale del territorio. 2. Le zone di cui al comma 1 sono istituite in territori non destinati a coltivazioni specializzate o suscettibili di particolare danneggiamento per la rilevante concentrazione della selvaggina stessa ed hanno la durata di cinque anni, salvo rinnovo; con le stesse modalita' possono essere revocate qualora non sussistano, per modificazioni oggettive, le condizioni idonee al conseguimento delle specifiche finalita'. 3. Nell'atto di costituzione sono stabiliti anche i criteri di prevenzione dei danni e le modalita' del loro risarcimento, alle produzioni agricole nonche' gli incentivi per l'incremento e la riproduzione della fauna selvatica, il miglioramento ambientale e il controllo delle specie la cui elevata densita' sia causa di eccessiva predazione su altre specie. 4. La gestione delle zone di ripopolamento e cattura e' svolta dalle province e puo' essere affidata ai comitati di gestione di cui all'art. 30.