Art. 19. Centri pubblici e privati di riproduzione di fauna selvatica 1. I centri pubblici di riproduzione, di cui all'art. 14, comma 3, lettera c), sono istituiti dalle province, che ne curano anche la gestione e hanno per scopo la produzione di fauna selvatica allo stato naturale; le province possono affidarne la gestione ai comitati di gestione di cui all'art. 30. 2. Le province autorizzano la costituzione di centri privati di riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale, organizzati in forma di azienda agricola singola, consortile o cooperativa, ove e' vietato l'esercizio dell'attivita' venatoria ed e' consentito il prelievo di animali allevati appartenenti a specie cacciabili da parte del titolare dell'impresa agricola, di dipendenti della stessa e di persone nominativamente indicate. 3. L'autorizzazione dei centri privati e' subordinata all'osservanza di apposito disciplinare contenente le prescrizioni per l'esercizio delle attivita' autorizzate. 4. Le province organizzano e svolgono attivita' di vigilanza e controllo sui centri privati di cui al comma 2.