Art. 19.
    Centri pubblici e privati di riproduzione di fauna selvatica
 
   1. I centri pubblici di riproduzione, di cui all'art. 14, comma 3,
lettera c), sono istituiti dalle province, che  ne  curano  anche  la
gestione  e  hanno  per  scopo  la produzione di fauna selvatica allo
stato naturale; le province possono affidarne la gestione ai comitati
di gestione di cui all'art. 30.
   2. Le province autorizzano la costituzione di  centri  privati  di
riproduzione  di  fauna selvatica allo stato naturale, organizzati in
forma di azienda agricola singola, consortile o cooperativa,  ove  e'
vietato  l'esercizio  dell'attivita'  venatoria  ed  e' consentito il
prelievo di animali allevati  appartenenti  a  specie  cacciabili  da
parte  del titolare dell'impresa agricola, di dipendenti della stessa
e di persone nominativamente indicate.
   3.   L'autorizzazione   dei   centri   privati   e'    subordinata
all'osservanza  di  apposito  disciplinare contenente le prescrizioni
per l'esercizio delle attivita' autorizzate.
   4. Le province organizzano e svolgono  attivita'  di  vigilanza  e
controllo sui centri privati di cui al comma 2.