Art. 2. Funzioni regionali e provinciali 1. La regione esercita le funzioni di programmazione, di indirizzo e di coordinamento ai fini della pianificazione faunistico-venatoria; svolge altresi' funzioni di orientamento e di controllo previste dalla presente legge. 2. Le province esercitano le funzioni amministrative in materia di caccia e di protezione della fauna ai sensi dell'art. 14 della legge 8 giugno 1990, n. 142, nel rispetto della legge n. 157/92 e di quanto previsto dalla presente legge. 3. La giunta regionale si sostituisce alle province in caso di inadempienza nell'espletamento dei compiti previsti dalla presente legge. 4. La giunta regionale e le province possono avvalersi dell'istituto nazionale per la fauna selvatica quale organo consultivo di carattere scientifico, nonche' degli enti ed istituti specializzati di ricerca indicati all'art. 9, comma 5.