Art. 2.
                  Funzioni regionali e provinciali
 
   1. La regione esercita le funzioni di programmazione, di indirizzo
e di coordinamento ai fini della pianificazione faunistico-venatoria;
svolge  altresi'  funzioni  di  orientamento  e di controllo previste
dalla presente legge.
   2. Le province esercitano le funzioni amministrative in materia di
caccia  e di protezione della fauna ai sensi dell'art. 14 della legge
8 giugno 1990, n. 142, nel rispetto della legge n. 157/92 e di quanto
previsto dalla presente legge.
   3. La giunta regionale si sostituisce alle  province  in  caso  di
inadempienza  nell'espletamento  dei  compiti previsti dalla presente
legge.
   4.  La  giunta  regionale  e   le   province   possono   avvalersi
dell'istituto   nazionale   per   la  fauna  selvatica  quale  organo
consultivo di carattere scientifico, nonche' degli enti  ed  istituti
specializzati di ricerca indicati all'art. 9, comma 5.