Art. 20. Modalita' di costituzione degli ambiti protetti 1. La deliberazione che determina il perimetro delle zone da vincolare, di cui agli artt. 17, 18 e 19 e' notificata ai proprietari o conduttori dei fondi interessati ed e' resa nota, mediante affissione all'albo pretorio dei comuni territorialmente interessati, alle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative operanti a livello provinciale. 2. Qualora nei successivi sessanta giorni sia presentata opposizione motivata, in carta semplice ed esente da oneri fiscali, da parte dei proprietari o conduttori dei fondi costituenti almeno il quaranta per cento della superficie complessiva che si intende vincolare, la zona non puo' essere costituita. 3. Il consenso dei proprietari o conduttori dei fondi interessati si intende validamente accordato nel caso in cui non sia stata presentata formale opposizione nel suddetto termine di sessanta giorni. 4. Nelle zone non vincolate per la opposizione manifestata dai proprietari o conduttori di fondi interessati, resta, in ogni caso, precluso l'esercizio dell'attivita' venatoria; la provincia puo' destinare le suddette zone ad altro uso nell'ambito della pianificazione faunistico-venatoria. 5. La provincia, in via eccezionale e per particolari necessita' ambientali, puo' disporre la costituzione coattiva di oasi di protezione e di zone di ripopolamento e cattura, nonche' l'attuazione di piani di miglioramento ambientale di cui all'art. 15.