Art. 20.
           Modalita' di costituzione degli ambiti protetti
 
   1.  La  deliberazione  che  determina  il  perimetro delle zone da
vincolare, di cui agli artt. 17, 18 e 19 e' notificata ai proprietari
o  conduttori  dei  fondi  interessati  ed  e'  resa  nota,  mediante
affissione all'albo pretorio dei comuni territorialmente interessati,
alle     organizzazioni     professionali    agricole    maggiormente
rappresentative operanti a livello provinciale.
   2.  Qualora  nei  successivi  sessanta   giorni   sia   presentata
opposizione  motivata,  in carta semplice ed esente da oneri fiscali,
da parte dei proprietari o conduttori dei fondi costituenti almeno il
quaranta per  cento  della  superficie  complessiva  che  si  intende
vincolare, la zona non puo' essere costituita.
   3.  Il consenso dei proprietari o conduttori dei fondi interessati
si intende validamente accordato  nel  caso  in  cui  non  sia  stata
presentata  formale  opposizione  nel  suddetto  termine  di sessanta
giorni.
   4. Nelle zone non vincolate per  la  opposizione  manifestata  dai
proprietari  o  conduttori di fondi interessati, resta, in ogni caso,
precluso l'esercizio  dell'attivita'  venatoria;  la  provincia  puo'
destinare   le   suddette   zone   ad  altro  uso  nell'ambito  della
pianificazione faunistico-venatoria.
   5. La provincia, in via eccezionale e per  particolari  necessita'
ambientali,  puo'  disporre  la  costituzione  coattiva  di  oasi  di
protezione e di zone di ripopolamento e cattura, nonche' l'attuazione
di piani di miglioramento ambientale di cui all'art. 15.