Art. 21. Zone per l'allenamento e l'addestramento dei cani e per le gare e le prove cinofile 1. Le province istituiscono le zone di cui all'art. 14, comma 3, lettera f), destinate all'allenamento ed addestramento dei cani da caccia ed alle gare cinofile e ne affidano la gestione alle associazioni venatorie riconosciute, alle associazioni cinofile ed alle associazioni professionali degli addestratori cinofili, nonche' ad imprenditori agricoli singoli o associati. 2. Tali zone sono distinte in zone A, B e C. 3. Le zone A hanno carattere temporaneo e funzionano per tutta la durata delle gare e prove di interesse provinciale, regionale o nazionale, con divieto di sparo. 4. Le prove cinofile su selvaggina naturale, sono autorizzate dalle province, d'intesa con l'ente nazionale cinofilia italiana, e possono essere consentite nelle oasi di protezione e nelle zone di ripopolamento, nonche' nei parchi regionali previe intese con gli enti gestori, fermo restando il divieto di sparo e l'uso temporaneo dei relativi territori. 5. Le zone B, di estensione non superiore a mille ettari, hanno carattere permanente e possono essere utilizzate per tutte le altre gare o prove e per l'addestramento e 1'allenamento dei cani per tutto l'anno, con divieto di sparo. 6. Le province possono istituire anche zone di tipo B temporanee, per il periodo da gennaio ad agosto, finalizzate all'addestramento e all'allenamento dei cani ed alle prove cinofile, con divieto di sparo. 7. Le zone C, di estensione da tre a cinquanta ettari, hanno carattere permanente e funzionano per l'addestramento e l'allenamento dei cani, anche con l'abbattimento, secondo le disposizioni della legge n. 157/92, di fauna allevata esclusivamente in cattivita'. 8. Su richiesta del titolare possono essere istituite zone per l'addestramento e l'allenamento dei cani di tipo A, B e C nelle aziende agri-turistico-venatorie e di tipo A e B nelle aziende faunistico-venatorie. 9. La giunta regionale, sentite le province, propone al consiglio regionale la regolamentazione delle zone di cui al presente articolo.