Art. 21.
          Zone per l'allenamento e l'addestramento dei cani
                  e per le gare e le prove cinofile
 
   1. Le province istituiscono le zone di cui all'art. 14,  comma  3,
lettera  f),  destinate  all'allenamento ed addestramento dei cani da
caccia  ed  alle  gare  cinofile  e  ne  affidano  la  gestione  alle
associazioni  venatorie  riconosciute,  alle associazioni cinofile ed
alle associazioni professionali degli addestratori cinofili,  nonche'
ad imprenditori agricoli singoli o associati.
   2. Tali zone sono distinte in zone A, B e C.
   3.  Le zone A hanno carattere temporaneo e funzionano per tutta la
durata delle gare e  prove  di  interesse  provinciale,  regionale  o
nazionale, con divieto di sparo.
   4.  Le  prove  cinofile  su  selvaggina naturale, sono autorizzate
dalle province, d'intesa con l'ente nazionale cinofilia  italiana,  e
possono  essere  consentite  nelle oasi di protezione e nelle zone di
ripopolamento, nonche' nei parchi regionali  previe  intese  con  gli
enti  gestori,  fermo restando il divieto di sparo e l'uso temporaneo
dei relativi territori.
   5. Le zone B, di estensione non superiore a  mille  ettari,  hanno
carattere  permanente  e possono essere utilizzate per tutte le altre
gare o prove e per l'addestramento e 1'allenamento dei cani per tutto
l'anno, con divieto di sparo.
   6. Le province possono istituire anche zone di tipo B  temporanee,
per  il periodo da gennaio ad agosto, finalizzate all'addestramento e
all'allenamento dei cani ed  alle  prove  cinofile,  con  divieto  di
sparo.
   7.  Le  zone  C,  di  estensione  da tre a cinquanta ettari, hanno
carattere permanente e funzionano per l'addestramento e l'allenamento
dei cani, anche con l'abbattimento,  secondo  le  disposizioni  della
legge n. 157/92, di fauna allevata esclusivamente in cattivita'.
   8.  Su  richiesta  del  titolare possono essere istituite zone per
l'addestramento e l'allenamento dei cani di  tipo  A,  B  e  C  nelle
aziende  agri-turistico-venatorie  e  di  tipo  A  e  B nelle aziende
faunistico-venatorie.
   9. La giunta regionale, sentite le province, propone al  consiglio
regionale la regolamentazione delle zone di cui al presente articolo.