Art. 22.
            Esercizio dell'attivita' venatoria Tesserino
 
   1.  L'esercizio venatorio e' disciplinato dall'art. 12 della legge
n. 157/92 sul territorio  individuato  dall'art.  13  della  presente
legge come ammissibile all'esercizio venatorio.
   2.  Ai  fini dell'esercizio dell'attivita' venatoria e' necessario
il  possesso  di  un  apposito  tesserino  predisposto  dalla  giunta
regionale  e  rilasciato dalla provincia di residenza, ove sono indi-
cate le specifiche norme inerenti al calendario venatorio  regionale,
nonche'   la   forma  di  caccia  prescelta  in  esclusiva,  l'ambito
territoriale o il comprensorio alpino di caccia assegnato.
   3. I cacciatori residenti in altre regioni  possono  praticare  la
caccia in Lombardia, previa annotazione sul tesserino, da parte della
provincia  interessata,  dell'ambito  territoriale o del comprensorio
alpino di caccia assegnato.
   4. Il numero del tesserino annuale  deve  essere  riportato  sulla
licenza  di  caccia  a  cura  della  provincia  che tiene un apposito
schedario dei tesserini rilasciati, da aggiornare annualmente.
   5. Il cacciatore deve annotare in modo indelebile, negli  appositi
spazi  del  tesserino  personale, il giorno di caccia prescelto nella
propria o nelle altre  regioni  all'atto  dell'inizio  dell'esercizio
venatorio  e  il  numero di capi di selvaggina stanziale e migratoria
non appena abbattuti, anche al fine di rilevare il dato  relativo  ai
prelievi  per  specie,  secondo  lo  schema concordato con l'istituto
nazionale per la fauna selvatica.
   6. Il tesserino va restituito alla provincia rilasciante entro  il
31  marzo  successivo alla data di chiusura della caccia; le province
raccolgono in serie storiche i dati sui prelievi venatori  inviandoli
all'osservatorio  regionale per la costituzione di una banca dati sul
prelievo venatorio regionale.
   7. Limitatamente alla stagione venatoria 1993/1994,  in  deroga  a
quanto  previsto  dal  comma  5,  il  numero  di  capi  di selvaggina
migratoria  abbattuti  va   annotato   sul   tesserino   al   termine
dell'attivita' giornaliera di caccia.