Art. 22. Esercizio dell'attivita' venatoria Tesserino 1. L'esercizio venatorio e' disciplinato dall'art. 12 della legge n. 157/92 sul territorio individuato dall'art. 13 della presente legge come ammissibile all'esercizio venatorio. 2. Ai fini dell'esercizio dell'attivita' venatoria e' necessario il possesso di un apposito tesserino predisposto dalla giunta regionale e rilasciato dalla provincia di residenza, ove sono indi- cate le specifiche norme inerenti al calendario venatorio regionale, nonche' la forma di caccia prescelta in esclusiva, l'ambito territoriale o il comprensorio alpino di caccia assegnato. 3. I cacciatori residenti in altre regioni possono praticare la caccia in Lombardia, previa annotazione sul tesserino, da parte della provincia interessata, dell'ambito territoriale o del comprensorio alpino di caccia assegnato. 4. Il numero del tesserino annuale deve essere riportato sulla licenza di caccia a cura della provincia che tiene un apposito schedario dei tesserini rilasciati, da aggiornare annualmente. 5. Il cacciatore deve annotare in modo indelebile, negli appositi spazi del tesserino personale, il giorno di caccia prescelto nella propria o nelle altre regioni all'atto dell'inizio dell'esercizio venatorio e il numero di capi di selvaggina stanziale e migratoria non appena abbattuti, anche al fine di rilevare il dato relativo ai prelievi per specie, secondo lo schema concordato con l'istituto nazionale per la fauna selvatica. 6. Il tesserino va restituito alla provincia rilasciante entro il 31 marzo successivo alla data di chiusura della caccia; le province raccolgono in serie storiche i dati sui prelievi venatori inviandoli all'osservatorio regionale per la costituzione di una banca dati sul prelievo venatorio regionale. 7. Limitatamente alla stagione venatoria 1993/1994, in deroga a quanto previsto dal comma 5, il numero di capi di selvaggina migratoria abbattuti va annotato sul tesserino al termine dell'attivita' giornaliera di caccia.