Art. 23.
           Mezzi per l'esercizio dell'attivita' venatoria
 
   1. L'attivita' venatoria e' consentita con l'uso di:
     a)  fucile  con  canna  e  anima  liscia  fino  a  due  colpi, a
ripetizione e semiautomatico, con colpo in canna e caricatore che non
possa contenere piu' di due cartucce di calibro non superiore al 12;
     b) fucile con  canna  ad  anima  rigata  a  caricamento  singolo
manuale o a ripetizione semiautomatica di calibro non inferiore a
millimetri  5,6  con  bossolo  a  vuoto  di  altezza  non inferiore a
millimetri 40;
     c) fucile a due o tre canne (combinato), di cui  una  o  due  ad
anima  liscia  di  calibro  non superiore al 12 ed una o due ad anima
rigata di calibro non inferiore a millimetri 5,6 con bossolo a  vuoto
di altezza non inferiore a millimetri 40;
     d) arco.
   2.   E'   consentito   altresi  l'uso  dei  falchi  esclusivamente
appartenenti  a  specie  autoctone  e  riprodotte  in  cattivita'  in
conformita'  alle  leggi  vigenti, alle convenzioni internazionali ed
alle direttive comunitarie.
   3. L'addestramento e l'allenamento dei falchi in periodo di caccia
chiusa possono avvenire previo rilascio di permesso  da  parte  delle
province e non possono in alcun caso provocare la predazione di fauna
selvatica.
   4.  Nella  zona  faunistica delle Alpi e' vietato l'uso del fucile
con canna ad anima liscia a ripetizione semiautomatica salvo  che  il
relativo  caricatore sia adattato in modo da non contenere piu' di un
colpo.
   5. Il titolare della licenza di porto di fucile per uso di  caccia
e'  autorizzato  per l'esercizio venatorio a portare, oltre alle armi
consentite, gli utensili da punta e  da  taglio  atti  alle  esigenze
venatorie,  a  servirsi dell'ausilio dei cani e dei richiami vivi, ad
usare fischi e richiami a bocca o manuali e ad impiegare stampi nella
caccia da appostamento, nonche' richiami  a  funzionamento  meccanico
non acustici.
   6.   I   bossoli  delle  cartucce  devono  essere  recuperati  dal
cacciatore e non lasciati sul luogo di caccia.
   7. Sono vietati tutte le armi e i mezzi per l'esercizio  venatorio
non esplicitamente ammessi dal presente articolo.