Art. 23. Mezzi per l'esercizio dell'attivita' venatoria 1. L'attivita' venatoria e' consentita con l'uso di: a) fucile con canna e anima liscia fino a due colpi, a ripetizione e semiautomatico, con colpo in canna e caricatore che non possa contenere piu' di due cartucce di calibro non superiore al 12; b) fucile con canna ad anima rigata a caricamento singolo manuale o a ripetizione semiautomatica di calibro non inferiore a millimetri 5,6 con bossolo a vuoto di altezza non inferiore a millimetri 40; c) fucile a due o tre canne (combinato), di cui una o due ad anima liscia di calibro non superiore al 12 ed una o due ad anima rigata di calibro non inferiore a millimetri 5,6 con bossolo a vuoto di altezza non inferiore a millimetri 40; d) arco. 2. E' consentito altresi l'uso dei falchi esclusivamente appartenenti a specie autoctone e riprodotte in cattivita' in conformita' alle leggi vigenti, alle convenzioni internazionali ed alle direttive comunitarie. 3. L'addestramento e l'allenamento dei falchi in periodo di caccia chiusa possono avvenire previo rilascio di permesso da parte delle province e non possono in alcun caso provocare la predazione di fauna selvatica. 4. Nella zona faunistica delle Alpi e' vietato l'uso del fucile con canna ad anima liscia a ripetizione semiautomatica salvo che il relativo caricatore sia adattato in modo da non contenere piu' di un colpo. 5. Il titolare della licenza di porto di fucile per uso di caccia e' autorizzato per l'esercizio venatorio a portare, oltre alle armi consentite, gli utensili da punta e da taglio atti alle esigenze venatorie, a servirsi dell'ausilio dei cani e dei richiami vivi, ad usare fischi e richiami a bocca o manuali e ad impiegare stampi nella caccia da appostamento, nonche' richiami a funzionamento meccanico non acustici. 6. I bossoli delle cartucce devono essere recuperati dal cacciatore e non lasciati sul luogo di caccia. 7. Sono vietati tutte le armi e i mezzi per l'esercizio venatorio non esplicitamente ammessi dal presente articolo.