Art. 24. Prelievo venatorio 1. Per ogni giornata di caccia il cacciatore non puo' prelevare complessivamente piu' di due capi di fauna selvatica stanziale autoctona ad eccezione della lepre comune, lepre bianca, coturnice, francolino di monte e gallo forcello, di cui e' consentito complessivamente il prelievo di un solo capo. 2. Le province, su proposta dei comitati di gestione degli ambiti territoriali e dei comprensori alpini di caccia, previ censimenti della fauna selvatica stanziale e relativi piani di prelievo, prevedono un numero massimo di capi abbattibili, stagionale e giornaliero, per singola specie e per cacciatore. 3. Per ogni giornata di caccia all'avifauna selvatica migratoria il cacciatore non puo' prelevare piu' di trenta capi, con il limite di due sole beccacce e di dieci capi tra palmipedi e trampolieri per cacciatore. 4. La giunta regionale nel calendario venatorio annuale puo' prevedere variazioni numeriche entro i limiti indicati nei commi precedenti, sentiti l'istituto nazionale per la fauna selvatica e l'osservatorio regionale, tenuto conto delle fluttuazioni numeriche e delle tendenze delle popolazioni oggetto di caccia.