Art. 24.
                         Prelievo venatorio
 
   1.  Per  ogni  giornata di caccia il cacciatore non puo' prelevare
complessivamente piu'  di  due  capi  di  fauna  selvatica  stanziale
autoctona  ad  eccezione della lepre comune, lepre bianca, coturnice,
francolino  di  monte  e  gallo  forcello,  di  cui   e'   consentito
complessivamente il prelievo di un solo capo.
   2.  Le province, su proposta dei comitati di gestione degli ambiti
territoriali e dei comprensori alpini  di  caccia,  previ  censimenti
della  fauna  selvatica  stanziale  e  relativi  piani  di  prelievo,
prevedono  un  numero  massimo  di  capi  abbattibili,  stagionale  e
giornaliero, per singola specie e per cacciatore.
   3.  Per  ogni giornata di caccia all'avifauna selvatica migratoria
il cacciatore non puo' prelevare piu' di trenta capi, con  il  limite
di  due sole beccacce e di dieci capi tra palmipedi e trampolieri per
cacciatore.
   4. La giunta  regionale  nel  calendario  venatorio  annuale  puo'
prevedere  variazioni  numeriche  entro  i  limiti indicati nei commi
precedenti, sentiti l'istituto nazionale per  la  fauna  selvatica  e
l'osservatorio regionale, tenuto conto delle fluttuazioni numeriche e
delle tendenze delle popolazioni oggetto di caccia.