Art. 25.
       Esercizio venatorio da appostamento fisso e temporaneo
 
   1.  Sono  fissi gli appostamenti di caccia costruiti in muratura o
altra solida materia con preparazione di sito destinati all'esercizio
venatorio almeno per una intera stagione venatoria.
   2. Gli appostamenti fissi non possono essere ricavati da immobili,
fabbricati e stabili adibiti ad abitazione o a  posto  di  lavoro,  o
collocati nel raggio di centocinquanta metri dagli stessi.
   3.  Sono  considerati  appostamenti  fissi  di  caccia le tine, le
zattere e le imbarcazioni ancorate nelle paludi o negli stagni o  sui
margini di specchi d'acqua naturali o artificiali e quelli ubicati al
largo  dei laghi e dei fiumi, purche' saldamente ancorati al fondale,
destinati all'esercizio venatorio agli acquatici, verso  i  quali  e'
consentito  l'accostamento con mezzo galleggiante a trazione manuale,
utilizzabile anche per il recupero, in atteggiamento di caccia, della
selvaggina ferita.
   4. Gli appostamenti all'avifauna selvatica acquatica collocati  in
terra  ferma  devono  avere una stabile occupazione di sito definita,
con la copertura d'acqua del  suolo  per  una  durata  non  inferiore
all'anno  solare, pena la revoca dell'autorizzazione, fatta eccezione
per quelli impiantati in risaia.
   5.  L'autorizzazione  per  la  caccia  da  appostamento  fisso  e'
rilasciata dalla provincia e ha validita' per tre anni, salvo revoca;
la  domanda  deve  essere corredata da planimetria in scala 1:10.000,
indicante l'ubicazione dell'appostamento, e dal consenso scritto  del
proprietario  o  del conduttore del terreno, lago o stagno privato in
quanto l'appostamento importi preparazione del sito con modificazione
e occupazione stabile del terreno.
   6. Non sono considerati fissi agli  effetti  della  opzione  della
forma  di  caccia  in via esclusiva, gli appostamenti per l'esercizio
venatorio agli ungulati e ai colombacci.
   7. Non e' consentito impiantare appostamenti  fissi  di  caccia  a
distanza  inferiore  a  quattrocento  metri dai confini delle oasi di
protezione, delle zone di ripopolamento e cattura, nonche' dei parchi
e riserve naturali.
   8.  Non  sono  consentiti  nuovi  appostamenti  fissi  a  distanza
inferiore  a duecento metri da altro appostamento fisso preesistente;
sono in ogni caso fatte salve, anche con  riferimento  al  precedente
comma  7,  le  diverse  distanze  relative  agli  appostamenti  fissi
preesistenti alla data di entrata in vigore della presente legge.
   9. Ferma restando l'esclusivita' della forma di caccia ai sensi  e
per  gli  effetti  del  disposto di cui all'art. 35, e' consentito al
titolare ed alle persone dallo stesso autorizzate solo  il  recupero,
in  attitudine di caccia, della selvaggina ferita anche con l'uso del
cane da riporto, entro un raggio di cento metri dal capanno.
   10. E' vietata la caccia in forma vagante ad una  distanza  minore
di  metri  cento  dagli  appostamenti  fissi  segnalati  a  cura  del
titolare, durante l'effettivo esercizio di essi,  salvo  il  consenso
del titolare stesso.
   11.  L'accesso all'appostamento fisso con armi proprie e con l'uso
di richiami vivi  e'  consentito  unicamente  a  coloro  che  abbiano
esercitato  l'opzione  per  la  specifica  forma  di caccia; oltre al
titolare possono cacciare  nell'appostamento  fisso  le  persone  che
abbiano  scelto  tale  tipo di caccia, in numero non superiore a due,
con il consenso del titolare stesso.
   12. Le province, nella stagione  venatoria  1993/94,  non  possono
rilasciare  un numero di autorizzazioni per la caccia da appostamento
fisso superiore a quello rilasciato nella stagione venatoria 1989/90,
ammontante complessivamente a n. 20.940 suddivisi per provincia, come
da prospetto di cui all'allegato B alla presente legge.
   13. Le autorizzazioni di  cui  al  comma  12  sono  rilasciate  su
richiesta  del  titolare dell'appostamento fisso gia' autorizzato per
la stagione venatoria 1989/1990, ovvero anche di persona diversa  nel
caso  in  cui  l'autorizzazione  per  l'appostamento  fisso sia stata
rinnovata  e  confermata  anche  per  gli  anni  successivi;  ove  si
verifichi  una possibile capienza, le autorizzazioni disponibili sono
rilasciate in via prioritaria agli ultrasessantenni, ai portatori  di
handicap  fisici e a coloro che, per sopravvenuto impedimento fisico,
non siano piu'  in  condizioni  di  esercitare  la  caccia  in  forma
vagante.
   14. Le province autorizzano il titolare di appostamento fisso che,
per caso fortuito o per forza maggiore, sia costretto a trovare altro
sito,  ad  impiantare  l'appostamento  stesso  in una zona diversa da
quella in cui era stato in precedenza autorizzato.
   15.  Sono  temporanei  gli   appostamenti   che   non   comportino
modificazioni  del sito e siano destinati all'esercizio venatorio per
non piu' di una giornata di caccia;  al  termine  della  giornata  il
cacciatore  deve  rimuovere  il  materiale  usato  per la costruzione
dell'appostamento;  detti  appostamenti  sono  soggetti  al  consenso
verbale del conduttore del fondo, qualora necessitino di preparazione
di sito.
   16.  La  caccia  da  appostamento temporaneo va intesa come caccia
vagante.
   17. La preparazione dell'appostamento temporaneo  non  puo'  esere
effettuata  mediante  taglio  di  piante  da  frutto  o, comunque, di
interesse econoniico, a meno che  non  si  tratti  di  residui  della
potatura,  ne' con impiego di parti di piante appartenenti alla flora
spontanea protetta.
   18. Gli appostamenti  temporanei  non  possono  essere  situati  a
distanza  inferiore  a  duecento metri da altro appostamento, nonche'
delle zone previste dal comma 7.
   19. Il titolare  dell'autorizzazione  dell'appostamento  fisso  di
caccia,  previo  accordo  con il proprietario o conduttore del fondo,
provvede  durante  il   corso   dell'anno   al   mantenimento   delle
caratteristiche  naturali  dell'ambiente  circostante,  per la tutela
della fauna selvatica e della flora, almeno nel raggio di cento metri
dall'impianto.