Art. 25. Esercizio venatorio da appostamento fisso e temporaneo 1. Sono fissi gli appostamenti di caccia costruiti in muratura o altra solida materia con preparazione di sito destinati all'esercizio venatorio almeno per una intera stagione venatoria. 2. Gli appostamenti fissi non possono essere ricavati da immobili, fabbricati e stabili adibiti ad abitazione o a posto di lavoro, o collocati nel raggio di centocinquanta metri dagli stessi. 3. Sono considerati appostamenti fissi di caccia le tine, le zattere e le imbarcazioni ancorate nelle paludi o negli stagni o sui margini di specchi d'acqua naturali o artificiali e quelli ubicati al largo dei laghi e dei fiumi, purche' saldamente ancorati al fondale, destinati all'esercizio venatorio agli acquatici, verso i quali e' consentito l'accostamento con mezzo galleggiante a trazione manuale, utilizzabile anche per il recupero, in atteggiamento di caccia, della selvaggina ferita. 4. Gli appostamenti all'avifauna selvatica acquatica collocati in terra ferma devono avere una stabile occupazione di sito definita, con la copertura d'acqua del suolo per una durata non inferiore all'anno solare, pena la revoca dell'autorizzazione, fatta eccezione per quelli impiantati in risaia. 5. L'autorizzazione per la caccia da appostamento fisso e' rilasciata dalla provincia e ha validita' per tre anni, salvo revoca; la domanda deve essere corredata da planimetria in scala 1:10.000, indicante l'ubicazione dell'appostamento, e dal consenso scritto del proprietario o del conduttore del terreno, lago o stagno privato in quanto l'appostamento importi preparazione del sito con modificazione e occupazione stabile del terreno. 6. Non sono considerati fissi agli effetti della opzione della forma di caccia in via esclusiva, gli appostamenti per l'esercizio venatorio agli ungulati e ai colombacci. 7. Non e' consentito impiantare appostamenti fissi di caccia a distanza inferiore a quattrocento metri dai confini delle oasi di protezione, delle zone di ripopolamento e cattura, nonche' dei parchi e riserve naturali. 8. Non sono consentiti nuovi appostamenti fissi a distanza inferiore a duecento metri da altro appostamento fisso preesistente; sono in ogni caso fatte salve, anche con riferimento al precedente comma 7, le diverse distanze relative agli appostamenti fissi preesistenti alla data di entrata in vigore della presente legge. 9. Ferma restando l'esclusivita' della forma di caccia ai sensi e per gli effetti del disposto di cui all'art. 35, e' consentito al titolare ed alle persone dallo stesso autorizzate solo il recupero, in attitudine di caccia, della selvaggina ferita anche con l'uso del cane da riporto, entro un raggio di cento metri dal capanno. 10. E' vietata la caccia in forma vagante ad una distanza minore di metri cento dagli appostamenti fissi segnalati a cura del titolare, durante l'effettivo esercizio di essi, salvo il consenso del titolare stesso. 11. L'accesso all'appostamento fisso con armi proprie e con l'uso di richiami vivi e' consentito unicamente a coloro che abbiano esercitato l'opzione per la specifica forma di caccia; oltre al titolare possono cacciare nell'appostamento fisso le persone che abbiano scelto tale tipo di caccia, in numero non superiore a due, con il consenso del titolare stesso. 12. Le province, nella stagione venatoria 1993/94, non possono rilasciare un numero di autorizzazioni per la caccia da appostamento fisso superiore a quello rilasciato nella stagione venatoria 1989/90, ammontante complessivamente a n. 20.940 suddivisi per provincia, come da prospetto di cui all'allegato B alla presente legge. 13. Le autorizzazioni di cui al comma 12 sono rilasciate su richiesta del titolare dell'appostamento fisso gia' autorizzato per la stagione venatoria 1989/1990, ovvero anche di persona diversa nel caso in cui l'autorizzazione per l'appostamento fisso sia stata rinnovata e confermata anche per gli anni successivi; ove si verifichi una possibile capienza, le autorizzazioni disponibili sono rilasciate in via prioritaria agli ultrasessantenni, ai portatori di handicap fisici e a coloro che, per sopravvenuto impedimento fisico, non siano piu' in condizioni di esercitare la caccia in forma vagante. 14. Le province autorizzano il titolare di appostamento fisso che, per caso fortuito o per forza maggiore, sia costretto a trovare altro sito, ad impiantare l'appostamento stesso in una zona diversa da quella in cui era stato in precedenza autorizzato. 15. Sono temporanei gli appostamenti che non comportino modificazioni del sito e siano destinati all'esercizio venatorio per non piu' di una giornata di caccia; al termine della giornata il cacciatore deve rimuovere il materiale usato per la costruzione dell'appostamento; detti appostamenti sono soggetti al consenso verbale del conduttore del fondo, qualora necessitino di preparazione di sito. 16. La caccia da appostamento temporaneo va intesa come caccia vagante. 17. La preparazione dell'appostamento temporaneo non puo' esere effettuata mediante taglio di piante da frutto o, comunque, di interesse econoniico, a meno che non si tratti di residui della potatura, ne' con impiego di parti di piante appartenenti alla flora spontanea protetta. 18. Gli appostamenti temporanei non possono essere situati a distanza inferiore a duecento metri da altro appostamento, nonche' delle zone previste dal comma 7. 19. Il titolare dell'autorizzazione dell'appostamento fisso di caccia, previo accordo con il proprietario o conduttore del fondo, provvede durante il corso dell'anno al mantenimento delle caratteristiche naturali dell'ambiente circostante, per la tutela della fauna selvatica e della flora, almeno nel raggio di cento metri dall'impianto.