Art. 26.
  Detenzione ed uso dei richiami vivi per la caccia da appostamento
 
   1. Il consiglio regionale, su proposta della giunta regionale  che
acquisisce  il parere dell'istituto nazionale per la fauna selvatica,
regolamenta, entro novanta giorni dalla data  di  entrata  in  vigore
della  presente  legge,  l'allevamento, la vendita e la detenzione di
uccelli  allevati  appartenenti  alle  specie  cacciabili,  muniti di
anellini inamovibili rilasciati dalle province anche  avvalendosi  di
associazioni, enti ed istituti ornitologici legalmente riconosciuti a
livello  nazionale  e internazionale, nonche' il loro uso in funzione
di richiami per la caccia da appostamento.
   2. In attuazione dell'art. 5, comma  1,  della  legge  n.  157/92,
oltre  ai  richiami di cattura, sono consentiti la detenzione e l'uso
per l'esercizio dell'attivita' venatoria di richiami  di  allevamento
appartenenti alle specie cacciabili.
   3.  La giunta regionale disciplina il possesso di richiami vivi di
cattura  appartenenti  alle  specie  di  cui  all'art.  7,  comma  5,
consentendo, ad ogni cacciatore che eserciti l'attivita' venatoria ai
sensi dell'art. 35, comma 1, lettera b), l'utilizzazione di un numero
massimo  di  dieci  unita'  per  ogni  specie,  fino  ad  un  massimo
complessivo di quaranta  unita';  per  i  cacciatori  che  esercitano
l'attivita'   venatoria  da  appostamento  temporaneo  e'  consentito
l'utilizzo di richiami vivi di cattura nel numero  massimo  di  dieci
unita'.
   4.  Coloro  che,  alla  data  di  entrata in vigore della presente
legge, detengano richiami vivi appartenenti a specie  non  consentite
ovvero,  se  appartenenti a specie consentite, ne detengano un numero
superiore a quello  stabilito  dal  comma  3,  sono  tenuti  a  farne
denuncia  alla  provincia  competente  al  fine  di  legittimarne  il
possesso entro novanta giorni dalla data di entrata in  vigore  della
legge stessa.
   5.  E'  vietato  l'uso  di  richiami vivi di cattura che non siano
identificabili mediante anello inamovibile fornito  dalla  provincia,
numerato  secondo  le  norme  regionali  ed apposto sul tarso di ogni
singolo esemplare.
   6. La sostituzione di un richiamo puo'  avvenire  soltanto  dietro
presentazione  alla  provincia del richiamo morto munito di anellino,
secondo modalita' da stabilirsi dalla provincia stessa.
   7. La provincia vigila  e  controlla  le  attivita'  previste  dal
presente articolo.