Art. 26. Detenzione ed uso dei richiami vivi per la caccia da appostamento 1. Il consiglio regionale, su proposta della giunta regionale che acquisisce il parere dell'istituto nazionale per la fauna selvatica, regolamenta, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'allevamento, la vendita e la detenzione di uccelli allevati appartenenti alle specie cacciabili, muniti di anellini inamovibili rilasciati dalle province anche avvalendosi di associazioni, enti ed istituti ornitologici legalmente riconosciuti a livello nazionale e internazionale, nonche' il loro uso in funzione di richiami per la caccia da appostamento. 2. In attuazione dell'art. 5, comma 1, della legge n. 157/92, oltre ai richiami di cattura, sono consentiti la detenzione e l'uso per l'esercizio dell'attivita' venatoria di richiami di allevamento appartenenti alle specie cacciabili. 3. La giunta regionale disciplina il possesso di richiami vivi di cattura appartenenti alle specie di cui all'art. 7, comma 5, consentendo, ad ogni cacciatore che eserciti l'attivita' venatoria ai sensi dell'art. 35, comma 1, lettera b), l'utilizzazione di un numero massimo di dieci unita' per ogni specie, fino ad un massimo complessivo di quaranta unita'; per i cacciatori che esercitano l'attivita' venatoria da appostamento temporaneo e' consentito l'utilizzo di richiami vivi di cattura nel numero massimo di dieci unita'. 4. Coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, detengano richiami vivi appartenenti a specie non consentite ovvero, se appartenenti a specie consentite, ne detengano un numero superiore a quello stabilito dal comma 3, sono tenuti a farne denuncia alla provincia competente al fine di legittimarne il possesso entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge stessa. 5. E' vietato l'uso di richiami vivi di cattura che non siano identificabili mediante anello inamovibile fornito dalla provincia, numerato secondo le norme regionali ed apposto sul tarso di ogni singolo esemplare. 6. La sostituzione di un richiamo puo' avvenire soltanto dietro presentazione alla provincia del richiamo morto munito di anellino, secondo modalita' da stabilirsi dalla provincia stessa. 7. La provincia vigila e controlla le attivita' previste dal presente articolo.