Art. 27. Zona Alpi e zona appenninica 1. Il territorio della zona Alpi, individuato in base alla consistente presenza della tipica flora e fauna alpina, e' considerato zona faunistica a se' stante. 2. La zona Alpi comprende territori delle province di Bergamo, Brescia, Como, Sondrio, Varese ed i relativi confini sono determinati dalla giunta regionale, su proposta delle province, sentite le comunita' montane interessate e d'intesa con le altre regioni per i territori confinanti. 3. Il territorio appenninico della Lombardia ricompreso nell'Oltrepo' Pavese e' individuato come zona faunistica a se' stante anche ai fini della ricostituzione della fauna tipica e vocazionale ed e' denominato zona appenninica; i confini della predetta zona sono determinati dalla Giunta regionale su proposta della provincia di Pavia, sentita la comunita' montana interessata. 4. Il consiglio regionale, su proposta della giunta, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, emana con regolamento norme particolari al fine di proteggere la caratteristica fauna e disciplinare l'attivita' venatoria nel territorio della zona Alpi e della zona appenninica, tenuto conto delle consuetudini e delle tradizioni locali. 5. Le province possono emanare disposizioni limitative per la caccia vagante, anche in forme differenziate, nella zona Alpi e per gli appostamenti temporanei, con divieto della caccia vagante oltre il 31 dicembre, fatta eccezione per la caccia al cinghiale. 6. Le province possono altresi' emanare disposizioni limitative per l'esercizio della caccia in forma vagante alla selvaggina stanziale nei territori collinari e montani contigui alla zona Alpi. 7. Le province, sentiti i comitati di gestione interessati, individuano per ogni comprensorio l'altitudine massima raggiungibile in esercizio o attitudine di caccia con mezzi motorizzati; di tale altitudine, che preferibilmente dovra' corrispondere a luoghi facilmente identificabili, e' data comunicazione nel calendario venatorio. 8. Le province, su conforme parere dell'istituto nazionale della fauna selvatica, allo scopo di rapportare le popolazioni faunistiche a corrette densita' agro-forestali, autorizzano nella zona Alpi, e nella zona appenninica, nel rispetto dei piani annuali di prelievo predisposti sulla base dei relativi censimenti invernali ed estivi, la caccia di selezione agli ungulati ai sensi dell'art. 40, comma 11, secondo il regolamento predisposto dalle province stesse ed approvato dalla giunta regionale. 9. Le province, per una corretta gestione della tipica fauna alpina, possono istituire zone di divieto dell'attivita' venatoria ad eccezione della caccia in forma selettiva ed esclusiva agli ungulati. 10. Le autorizzazioni di cui al comma 8 per le aziende faunistico- venatorie interprovinciali sono disposte dalla giunta regionale, sentite le province interessate. 11. I cacciatori che per la prima volta intendano essere ammessi alla caccia vagante nella zona Alpi e appenninica, o che vengano riammessi dopo aver subito un anno di sospensione, sono tenuti a superare un colloquio vertente su nozioni agro-faunistiche venatorie relative alle predette zone, da sostenersi presso le province territorialmente interessate avanti alla commissione di cui al successivo art. 44. 12. Non sono tenuti al colloquio di cui al comma 11 coloro che hanno esercitato la caccia in zona appenninica anteriormente alla delimitazione della stessa a norma del comma 3. 13. Nei territori ove sia presente la tipica fauna alpina e appenninica, al fine di ripristinare l'integrita' della biocenosi animale, e' consentita l'immissione di sole specie autoctone, previo parere favorevole e vincolante dell'istituto nazionale per la fauna selvatica e dell'osservatorio regionale.