Art. 27.
                    Zona Alpi e zona appenninica
 
   1.  Il  territorio  della  zona  Alpi,  individuato  in  base alla
consistente  presenza  della  tipica  flora  e   fauna   alpina,   e'
considerato zona faunistica a se' stante.
   2.  La  zona  Alpi  comprende territori delle province di Bergamo,
Brescia, Como, Sondrio, Varese ed i relativi confini sono determinati
dalla giunta  regionale,  su  proposta  delle  province,  sentite  le
comunita'  montane  interessate e d'intesa con le altre regioni per i
territori confinanti.
   3.  Il   territorio   appenninico   della   Lombardia   ricompreso
nell'Oltrepo' Pavese e' individuato come zona faunistica a se' stante
anche  ai  fini della ricostituzione della fauna tipica e vocazionale
ed e' denominato zona appenninica; i confini della predetta zona sono
determinati dalla Giunta regionale su  proposta  della  provincia  di
Pavia, sentita la comunita' montana interessata.
   4.  Il  consiglio  regionale,  su proposta della giunta, entro sei
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, emana  con
regolamento norme particolari al fine di proteggere la caratteristica
fauna  e disciplinare l'attivita' venatoria nel territorio della zona
Alpi e della zona appenninica,  tenuto  conto  delle  consuetudini  e
delle tradizioni locali.
   5.  Le  province  possono  emanare  disposizioni limitative per la
caccia vagante, anche in forme differenziate, nella zona Alpi  e  per
gli  appostamenti  temporanei, con divieto della caccia vagante oltre
il 31 dicembre, fatta eccezione per la caccia al cinghiale.
   6. Le province possono altresi'  emanare  disposizioni  limitative
per  l'esercizio  della  caccia  in  forma  vagante  alla  selvaggina
stanziale nei territori collinari e montani contigui alla zona Alpi.
   7. Le  province,  sentiti  i  comitati  di  gestione  interessati,
individuano  per ogni comprensorio l'altitudine massima raggiungibile
in esercizio o attitudine di caccia con mezzi  motorizzati;  di  tale
altitudine,   che   preferibilmente  dovra'  corrispondere  a  luoghi
facilmente  identificabili,  e'  data  comunicazione  nel  calendario
venatorio.
   8.  Le  province, su conforme parere dell'istituto nazionale della
fauna selvatica, allo scopo di rapportare le popolazioni  faunistiche
a  corrette  densita'  agro-forestali, autorizzano nella zona Alpi, e
nella zona appenninica, nel rispetto dei piani  annuali  di  prelievo
predisposti  sulla  base dei relativi censimenti invernali ed estivi,
la caccia di selezione agli ungulati ai sensi dell'art. 40, comma 11,
secondo il regolamento predisposto dalle province stesse ed approvato
dalla giunta regionale.
   9. Le province, per  una  corretta  gestione  della  tipica  fauna
alpina, possono istituire zone di divieto dell'attivita' venatoria ad
eccezione della caccia in forma selettiva ed esclusiva agli ungulati.
   10. Le autorizzazioni di cui al comma 8 per le aziende faunistico-
venatorie  interprovinciali  sono  disposte  dalla  giunta regionale,
sentite le province interessate.
   11. I cacciatori che per la prima volta intendano  essere  ammessi
alla  caccia  vagante  nella  zona  Alpi e appenninica, o che vengano
riammessi dopo aver subito un anno  di  sospensione,  sono  tenuti  a
superare  un colloquio vertente su nozioni agro-faunistiche venatorie
relative  alle  predette  zone,  da  sostenersi  presso  le  province
territorialmente  interessate  avanti  alla  commissione  di  cui  al
successivo art. 44.
   12. Non sono tenuti al colloquio di cui al  comma  11  coloro  che
hanno  esercitato  la  caccia  in zona appenninica anteriormente alla
delimitazione della stessa a norma del comma 3.
   13. Nei territori ove  sia  presente  la  tipica  fauna  alpina  e
appenninica,  al  fine  di  ripristinare l'integrita' della biocenosi
animale, e' consentita l'immissione di sole specie autoctone,  previo
parere  favorevole  e vincolante dell'istituto nazionale per la fauna
selvatica e dell'osservatorio regionale.