Art. 28.
                  Gestione programmata della caccia
 
   1.  Ai  fini di quanto previsto dall'art. 14, comma 3, lettera g),
le  province,  sentite  le  organizzazioni   professionali   agricole
maggiormente  rappresentative  a livello provinciale, ripartiscono il
territorio agro-silvo-pastorale destinato alla caccia programmata  ai
sensi  dell'art. 13, comma 6, in ambiti territoriali e in comprensori
alpini di caccia, riferendosi, in sede di perimetrazione, a:
     a) confini naturali, o rilevanti opere, o manufatti;
     b) comprensori omogenei di gestione faunistica;
     c) esigenze specifiche  di  salvaguardare  le  specie  di  fauna
selvatica  vocazionale e di conservare l'integrita' delle zone umide,
nonche' degli altri territori soggetti a tutela ambientale,  indicati
nel piano faunistico venatorio provinciale.
   2.  Di  norma  la  dimensione  degli  ambiti  territoriali  e  dei
comprensori alpini  di  caccia  e'  di  15.000  ettari;  le  relative
superfici   potranno  essere  determinate  in  misura  inferiore  nei
territori di pianura e in misura superiore nei territori di montagna,
tenuto conto delle caratteristiche della zoocenosi presente.
   3. La prima perimetrazione, di carattere sperimentale, puo' essere
modificata entro il 31 marzo 1995 su richiesta motivata dei  relativi
comitati  di  gestione;  in  seguito  la perimetrazione e' soggetta a
revisione  con  la  stessa  cadenza  dei  piani  faunistici  venatori
provinciali.
   4.  La giunta regionale disciplina i modi di gestione e di accesso
dei cacciatori, compresi quelli residenti in altre  regioni,  secondo
le priorita' indicate nell'art. 33.
   5.  La  giunta  regionale, d'intesa con le regioni confinanti, per
esigenze motivate, puo' altresi', individuare ambiti  territoriali  e
comprensori alpini di caccia interessanti territori contigui.
   6.  Ferme  restando le indicazioni statali concernenti l'indice di
densita' venatoria, annualmente la giunta regionale determina,  sulla
base dei dati censuari, l'indice massimo della densita' venatoria nei
territori a gestione programmata della caccia, derivante dal rapporto
fra  il  numero  dei  cacciatori,  ivi  compresi quelli che praticano
l'esercizio venatorio da appostamento fisso, ed il  territorio  agro-
silvo-pastorale regionale.
   7.  Ogni  cacciatore  che  ne  abbia  fatto  richiesta entro il 31
gennaio 1994, ha diritto all'accesso in un ambito territoriale  o  in
un  comprensorio  alpino di caccia della regione e puo' avere accesso
ad altri ambiti o ad altri comprensori anche compresi in una  diversa
regione,  previo  consenso  dei  relativi organi di gestione; per gli
anni successivi le relative domande di accesso sono presentate  entro
il 31 marzo.
   8.  La  provincia  puo'  autorizzare,  con  delibera  motivata,  i
comitati di gestione degli  ambiti  territoriali  e  dei  comprensori
alpini  di caccia ad ammettere nei rispettivi territori di competenza
un numero di cacciatori superiore a quello fissato, purche' si  siano
accertate,  mediante censimenti di cui all'art. 8, modifiche positive
della popolazione faunistica stanziale.