Art. 28. Gestione programmata della caccia 1. Ai fini di quanto previsto dall'art. 14, comma 3, lettera g), le province, sentite le organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello provinciale, ripartiscono il territorio agro-silvo-pastorale destinato alla caccia programmata ai sensi dell'art. 13, comma 6, in ambiti territoriali e in comprensori alpini di caccia, riferendosi, in sede di perimetrazione, a: a) confini naturali, o rilevanti opere, o manufatti; b) comprensori omogenei di gestione faunistica; c) esigenze specifiche di salvaguardare le specie di fauna selvatica vocazionale e di conservare l'integrita' delle zone umide, nonche' degli altri territori soggetti a tutela ambientale, indicati nel piano faunistico venatorio provinciale. 2. Di norma la dimensione degli ambiti territoriali e dei comprensori alpini di caccia e' di 15.000 ettari; le relative superfici potranno essere determinate in misura inferiore nei territori di pianura e in misura superiore nei territori di montagna, tenuto conto delle caratteristiche della zoocenosi presente. 3. La prima perimetrazione, di carattere sperimentale, puo' essere modificata entro il 31 marzo 1995 su richiesta motivata dei relativi comitati di gestione; in seguito la perimetrazione e' soggetta a revisione con la stessa cadenza dei piani faunistici venatori provinciali. 4. La giunta regionale disciplina i modi di gestione e di accesso dei cacciatori, compresi quelli residenti in altre regioni, secondo le priorita' indicate nell'art. 33. 5. La giunta regionale, d'intesa con le regioni confinanti, per esigenze motivate, puo' altresi', individuare ambiti territoriali e comprensori alpini di caccia interessanti territori contigui. 6. Ferme restando le indicazioni statali concernenti l'indice di densita' venatoria, annualmente la giunta regionale determina, sulla base dei dati censuari, l'indice massimo della densita' venatoria nei territori a gestione programmata della caccia, derivante dal rapporto fra il numero dei cacciatori, ivi compresi quelli che praticano l'esercizio venatorio da appostamento fisso, ed il territorio agro- silvo-pastorale regionale. 7. Ogni cacciatore che ne abbia fatto richiesta entro il 31 gennaio 1994, ha diritto all'accesso in un ambito territoriale o in un comprensorio alpino di caccia della regione e puo' avere accesso ad altri ambiti o ad altri comprensori anche compresi in una diversa regione, previo consenso dei relativi organi di gestione; per gli anni successivi le relative domande di accesso sono presentate entro il 31 marzo. 8. La provincia puo' autorizzare, con delibera motivata, i comitati di gestione degli ambiti territoriali e dei comprensori alpini di caccia ad ammettere nei rispettivi territori di competenza un numero di cacciatori superiore a quello fissato, purche' si siano accertate, mediante censimenti di cui all'art. 8, modifiche positive della popolazione faunistica stanziale.