Art. 29.
            Comitati provvisori degli ambiti territoriali
                 e dei comprensori alpini di caccia
 
   1.  In sede di prima attuazione della presente legge il presidente
della provincia, entro  trenta  giorni  dall'approvazione  del  piano
faunistico  di  cui  all'art.  14, nomina un comitato provvisorio per
ciascun ambito territoriale e comprensori alpini di caccia, composto:
     a) da un rappresentante  della  Provincia,  esperto  in  materia
faunistico-venatoria;
     b)  per gli ambiti territoriali di caccia dal rappresentante del
comune   con   maggior   superficie   agro-silvo-pastorale   compresa
nell'ambito stesso;
     c)  per i comprensori alpini di caccia, dal rappresentante della
comunita' montana interessata, o dal rappresentante  delle  comunita'
montane interessate designato d'intesa tra le stesse;
     d)  da  tre  rappresentanti  delle  organizzazioni professionali
agricole;
     e) da tre rappresentanti delle associazioni venatorie;
     f)  da   due   rappresentanti   scelti   tra   le   associazioni
protezionistiche.
   2.  I rappresentanti di cui al comma 1, lettere d), e) ed f), sono
designati dalle rispettive  organizzazioni  provinciali  in  base  al
principio  della  rappresentativita' nel territorio e sono scelti fra
persone residenti nell'ambito territoriale o comprensorio  alpino  di
caccia.
   3.  I  comitati  provvisori eleggono il presidente nel loro seno e
rimangono in carica fino alla elezione dei  comitati  di  gestione  a
norma del comma 4.
   4. Il comitato provvisorio, entro sei mesi dalla sua costituzione,
approva   lo  statuto,  sentiti  i  cacciatori  iscritti  riuniti  in
assemblea; entro due mesi dalla approvazione dello statuto si procede
alla nomina degli organi previsti dallo stesso.