Art. 3. Consulta faunistico-venatoria regionale 1. La giunta regionale si avvale di una consulta di diciotto membri composto da: a) l'assessore regionale competente, con funzini di presidente; b) tre rappresentanti delle province designati dall'unione regionale delle province lombarde; c) un rappresentante per ciascuna delle tre organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello regionale; d) un rappresentante per ciascuna delle tre associazioni venatorie maggiormente rappresentative a livello regionale; e) un rappresentante per ciascuna delle tre associazioni protezionistiche maggiormente rappresentative a livello regionale; f) tre docenti universitari esperti in problemi faunistici; g) un rappresentante dell'ente nazionale per la cinofilia italiana; h) il capo del coordinamento regionale del corpo forestale dello Stato, o suo delegato. 2. I componenti della consulta sono moninati dal presidente della giunta regionale, sulla base dei nominativi proposti dagli enti ed organismi interessati. 3. I nominativi di cui al comma 2, devono pervenire al presidente della giunta regionale entro quindici giorni dalla richiesta, trascorsi i quali il presidente stesso provvede alle nomine tenuto conto delle desingazioni pervenite. 4. Il funzionamento della consulta e' disciplinato dalla giunta regionale; svolge funzioni di segretario un funzionario del servizio faunistico regionale. 5. La consulta ha sede presso la giunta regionale e dura in carica quanto il consiglio regionale. 6. La consulta e' costituita entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge con decreto del presidente della giunta regionale. 7. La consulta, si richiesta dell'assessore regionale competente, puo' formulare proposte e partecipare alla elaborazione della normativa e delle direttive regionali, nonche' degli strumenti e dei contenuti della pianificazione e della programmazione faunistico- venatoria e alla definizione del calendario venatorio. 8. Ai componenti della consulta di cui alle lettere b), c), d), e), f), g) e h) del comma 1 sono attribuiti, ove spettanti, l'indennita', il rimborso delle spese di viaggio e il trattamento di missione previsti dall'art. 2 della legge regionale 22 novembre 1982, n. 63 e successive modificazioni.