Art. 3.
               Consulta faunistico-venatoria regionale
 
   1.  La  giunta  regionale  si  avvale  di una consulta di diciotto
membri composto da:
     a) l'assessore regionale competente, con funzini di presidente;
     b)  tre  rappresentanti  delle  province  designati  dall'unione
regionale delle province lombarde;
     c)  un  rappresentante  per  ciascuna  delle  tre organizzazioni
professionali  agricole  maggiormente   rappresentative   a   livello
regionale;
     d)   un  rappresentante  per  ciascuna  delle  tre  associazioni
venatorie maggiormente rappresentative a livello regionale;
     e)  un  rappresentante  per  ciascuna  delle  tre   associazioni
protezionistiche maggiormente rappresentative a livello regionale;
     f) tre docenti universitari esperti in problemi faunistici;
     g)  un  rappresentante  dell'ente  nazionale  per  la  cinofilia
italiana;
     h) il capo del coordinamento regionale del corpo forestale dello
Stato, o suo delegato.
   2. I componenti della consulta sono moninati dal presidente  della
giunta  regionale,  sulla  base dei nominativi proposti dagli enti ed
organismi interessati.
   3. I nominativi di cui al comma 2, devono pervenire al  presidente
della   giunta  regionale  entro  quindici  giorni  dalla  richiesta,
trascorsi i quali il presidente stesso provvede  alle  nomine  tenuto
conto delle desingazioni pervenite.
   4.  Il  funzionamento  della consulta e' disciplinato dalla giunta
regionale; svolge funzioni di segretario un funzionario del  servizio
faunistico regionale.
   5. La consulta ha sede presso la giunta regionale e dura in carica
quanto il consiglio regionale.
   6.  La  consulta e' costituita entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge  con  decreto  del  presidente
della giunta regionale.
   7.  La consulta, si richiesta dell'assessore regionale competente,
puo'  formulare  proposte  e  partecipare  alla  elaborazione   della
normativa  e delle direttive regionali, nonche' degli strumenti e dei
contenuti della pianificazione  e  della  programmazione  faunistico-
venatoria e alla definizione del calendario venatorio.
   8.  Ai  componenti  della consulta di cui alle lettere b), c), d),
e), f),  g)  e  h)  del  comma  1  sono  attribuiti,  ove  spettanti,
l'indennita',  il rimborso delle spese di viaggio e il trattamento di
missione previsti dall'art. 2 della legge regionale 22 novembre 1982,
n. 63 e successive modificazioni.