Art. 30.
             Statuto e organi degli ambiti territoriali
                 e dei comprensori alpini di caccia
 
   1. Sono organi  di  ciascun  ambito  territoriale  e  comprensorio
alpino di caccia:
     a) il presidente;
     b) il comitato di gestione;
     c) l'assemblea dei cacciatori iscritti;
     d) il collegio dei revisori dei conti.
   2.   Lo   statuto   degli  ambiti  e  dei  comprensori  e  le  sue
modificazioni sono approvati dall'assemblea dei cacciatori iscritti.
   3. Lo statuto disciplina:
     a) la durata e la  composizione  del  comitato  di  gestione  in
conformita'  a  quanto previsto dall'art. 29, comma l, della presente
legge e dall'art. l4, comma 10, della legge n. 157/92;
     b) le modalita' per la elezione del presidente, del comitato  di
gestione e del collegio dei revisori dei conti;
     c)  le modalita' di convocazione e di svolgimento dell'assemblea
dei cacciatori iscritti;
     d) le modalita' di funzionamento  degli  organi,  le  rispettive
competenze   e   responsabilita',   nonche'   le   procedure  per  la
sostituzione o la revoca dei componenti.
   4.  I  rappresentanti delle associazioni venatorie nei comitati di
gestione sono eletti dall'assemblea dei cacciatori iscritti di cui al
comma 1, lettera c).
   5. Non possono essere eletti alla carica di presidente o di membro
del comitato coloro i quali abbiano commesso negli ultimi cinque anni
infrazioni per cui sia stata disposta la sospensione della licenza di
caccia.
   6. Il bilancio preventivo viene approvato dal comitato di gestione
entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello a cui si riferisce
ed e' inviato alla provincia, corredato dalla relazione del  collegio
dei revisori dei conti.
   7. Ogni comitato di gestione ha facolta' di spesa nei limiti delle
disponibilita' di bilancio.
   8.  Il  comitato di gestione trasmette alla provincia, entro il 31
marzo  di  ogni  anno,  il  rendiconto  tecnico-finanziario  relativo
all'esercizio  precedente, corredato dalla relazione del collegio dei
revisori dei conti.
   9. Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente  legge
e  dallo  statuto,  si  rinvia  alle  disposizioni di cui al libro I,
Titolo II, Capo III, del codice civile, ove applicabili.
   10. Quando al comitato di gestione e' affidata la gestione di oasi
di protezione, di  zone  di  ripopolamento  e  cattura  o  di  centri
pubblici  di  riproduzione  di  fauna selvatica, alle riunioni in cui
vengono trattati argomenti attinenti a dette strutture viene invitato
un tecnico indicato dalla provincia.
   11. I comitati di gestione, per l'espletamento di comuni  funzioni
gestionali  e  di  servizi, possono dotarsi di forme di coordinamento
tecnico organizzativo.
   12. Qualora  i  rendiconti  di  cui  al  comma  8  presentino  dei
disavanzi  di  gestione, o nel caso in cui i comitati di gestione non
siano in grado di funzionare, ovvero commettano gravi  violazioni  di
legge,   il   presidente   della   provincia  nomina  un  commissario
dell'ambito o del comprensorio di caccia.
   13. Entro sessanta giorni dall'insediamento il commissario di  cui
al  comma  l2  da'  corso  alle procedure per il rinnovo degli organi
previsti dallo statuto.