Art. 30. Statuto e organi degli ambiti territoriali e dei comprensori alpini di caccia 1. Sono organi di ciascun ambito territoriale e comprensorio alpino di caccia: a) il presidente; b) il comitato di gestione; c) l'assemblea dei cacciatori iscritti; d) il collegio dei revisori dei conti. 2. Lo statuto degli ambiti e dei comprensori e le sue modificazioni sono approvati dall'assemblea dei cacciatori iscritti. 3. Lo statuto disciplina: a) la durata e la composizione del comitato di gestione in conformita' a quanto previsto dall'art. 29, comma l, della presente legge e dall'art. l4, comma 10, della legge n. 157/92; b) le modalita' per la elezione del presidente, del comitato di gestione e del collegio dei revisori dei conti; c) le modalita' di convocazione e di svolgimento dell'assemblea dei cacciatori iscritti; d) le modalita' di funzionamento degli organi, le rispettive competenze e responsabilita', nonche' le procedure per la sostituzione o la revoca dei componenti. 4. I rappresentanti delle associazioni venatorie nei comitati di gestione sono eletti dall'assemblea dei cacciatori iscritti di cui al comma 1, lettera c). 5. Non possono essere eletti alla carica di presidente o di membro del comitato coloro i quali abbiano commesso negli ultimi cinque anni infrazioni per cui sia stata disposta la sospensione della licenza di caccia. 6. Il bilancio preventivo viene approvato dal comitato di gestione entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello a cui si riferisce ed e' inviato alla provincia, corredato dalla relazione del collegio dei revisori dei conti. 7. Ogni comitato di gestione ha facolta' di spesa nei limiti delle disponibilita' di bilancio. 8. Il comitato di gestione trasmette alla provincia, entro il 31 marzo di ogni anno, il rendiconto tecnico-finanziario relativo all'esercizio precedente, corredato dalla relazione del collegio dei revisori dei conti. 9. Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente legge e dallo statuto, si rinvia alle disposizioni di cui al libro I, Titolo II, Capo III, del codice civile, ove applicabili. 10. Quando al comitato di gestione e' affidata la gestione di oasi di protezione, di zone di ripopolamento e cattura o di centri pubblici di riproduzione di fauna selvatica, alle riunioni in cui vengono trattati argomenti attinenti a dette strutture viene invitato un tecnico indicato dalla provincia. 11. I comitati di gestione, per l'espletamento di comuni funzioni gestionali e di servizi, possono dotarsi di forme di coordinamento tecnico organizzativo. 12. Qualora i rendiconti di cui al comma 8 presentino dei disavanzi di gestione, o nel caso in cui i comitati di gestione non siano in grado di funzionare, ovvero commettano gravi violazioni di legge, il presidente della provincia nomina un commissario dell'ambito o del comprensorio di caccia. 13. Entro sessanta giorni dall'insediamento il commissario di cui al comma l2 da' corso alle procedure per il rinnovo degli organi previsti dallo statuto.