Art. 31. Compiti dei comitati di gestione 1. I comitati di gestione di cui all'art. 30, entro quattro mesi dal loro insediamento, sulla base degli indirizzi della pianificazione provinciale, approvano un proprio programma nel quale devono essere previsti: a) i piani poliennali di utilizzazione del territorio interessato per ciascuna stagione venatoria con i programmi delle immissioni e dei prelievi di selvaggina e di riqualificazione faunistica; b) la realizzazione di allevamenti di selvaggina stanziale, organizzati in forma di azienda agricola e muniti di adeguate strutture venatorie per la produzione, l'allevamento e l'adattamento in liberta' della selvaggina di cui ai piani poliennali; c) le condizioni perche' venga garantita una consistenza di base della fauna selvatica durante tutto l'anno solare. 2. I comitati di gestione promuovono e organizzano le attivita' di ricognizione delle risorse ambientali e della consistenza faunistica, programmano gli interventi per il miglioramento degli habitat, provvedono all'attribuzione di incentivi economici ai conduttori dei fondi rustici per: a) la ricostituzione di una presenza faunistica ottimale per il territorio; b) le coltivazioni per l'alimentazione naturale dei mammiferi e degli uccelli soprattutto nei terreni dismessi da interventi agricoli ai sensi del regolamento CEE n. 1094/88 del consiglio del 25 aprile 1988, e successive modificazioni; c) il ripristino di zone umide e di fossati; d) la differenziazione delle colture; e) la coltivazione di siepi, cespugli, alberi adatti alla riproduzione della fauna selvatica; f) la tutela dei nidi e dei nuovi nati di fauna selvatica nonche' dei riproduttori; g) la collaborazione operativa ai fini del tabellamento, della difesa preventiva delle coltivazioni passibili di danneggiamento, della pasturazione invernale degli animali in difficolta', della manutenzione degli apprestamenti di ambientamento della fauna selvatica. 3. I comitati di gestione provvedono, altresi, all'erogazione di contributi per il risarcimento dei danni arrecati alle produzioni agricole dalla fauna selvatica e dall'esercizio dell'attivita' venatoria nonche' di contributi per interventi, previamente concordati, ai fini della prevenzione dei danni medesimi, nelle misure stabilite dalla provincia ai sensi dell'art. 47. 4. Per la stagione venatoria 1994/1995 i comitati di gestione definiscono le modalita' per l'esercizio venatorio entro il 31 luglio 1994.