Art. 31.
                  Compiti dei comitati di gestione
 
   1. I comitati di gestione di cui all'art. 30, entro  quattro  mesi
dal   loro   insediamento,   sulla   base   degli   indirizzi   della
pianificazione provinciale, approvano un proprio programma nel  quale
devono essere previsti:
     a)   i   piani   poliennali   di  utilizzazione  del  territorio
interessato per ciascuna stagione venatoria  con  i  programmi  delle
immissioni  e  dei  prelievi  di  selvaggina  e  di  riqualificazione
faunistica;
     b) la realizzazione  di  allevamenti  di  selvaggina  stanziale,
organizzati  in  forma  di  azienda  agricola  e  muniti  di adeguate
strutture venatorie per la produzione, l'allevamento e  l'adattamento
in liberta' della selvaggina di cui ai piani poliennali;
     c) le condizioni perche' venga garantita una consistenza di base
della fauna selvatica durante tutto l'anno solare.
   2. I comitati di gestione promuovono e organizzano le attivita' di
ricognizione delle risorse ambientali e della consistenza faunistica,
programmano  gli  interventi  per  il  miglioramento  degli  habitat,
provvedono all'attribuzione di incentivi economici ai conduttori  dei
fondi rustici per:
     a)  la ricostituzione di una presenza faunistica ottimale per il
territorio;
     b) le coltivazioni per l'alimentazione naturale dei mammiferi  e
degli uccelli soprattutto nei terreni dismessi da interventi agricoli
ai  sensi  del regolamento CEE n. 1094/88 del consiglio del 25 aprile
1988, e successive modificazioni;
     c) il ripristino di zone umide e di fossati;
     d) la differenziazione delle colture;
     e) la  coltivazione  di  siepi,  cespugli,  alberi  adatti  alla
riproduzione della fauna selvatica;
     f)  la  tutela  dei  nidi  e  dei  nuovi nati di fauna selvatica
nonche' dei riproduttori;
     g) la collaborazione operativa ai fini del  tabellamento,  della
difesa  preventiva  delle  coltivazioni  passibili di danneggiamento,
della pasturazione invernale  degli  animali  in  difficolta',  della
manutenzione   degli   apprestamenti  di  ambientamento  della  fauna
selvatica.
   3. I comitati di gestione provvedono, altresi,  all'erogazione  di
contributi  per  il  risarcimento  dei danni arrecati alle produzioni
agricole  dalla  fauna  selvatica  e  dall'esercizio   dell'attivita'
venatoria   nonche'   di   contributi   per  interventi,  previamente
concordati, ai fini  della  prevenzione  dei  danni  medesimi,  nelle
misure stabilite dalla provincia ai sensi dell'art. 47.
   4.  Per  la  stagione  venatoria  1994/1995 i comitati di gestione
definiscono le modalita' per l'esercizio venatorio entro il 31 luglio
1994.