Art. 32.
   Partecipazione economica alla gestione programmata della caccia
 
   1. Ai fini della partecipazione alla  gestione  programmata  della
caccia,  i  cacciatori  sono tenuti a versare ai comitati di gestione
degli ambiti territoriali e comprensori alpini di  caccia  nei  quali
esercitano  l'attivita' venatoria alla selvaggina migratoria in forma
vagante,  un  contributo-base,  di  importo  non  superiore  a   lire
centomila,  riducibile  fino  al cinquanta per cento per la caccia da
appostamento  fisso,  da  determinarsi  dagli  stessi   comitati   di
gestione.
   2.  Per  la  caccia  alla  selvaggina  stanziale,  il  comitato di
gestione determina un contributo integrativo in misura non  superiore
a  tre  volte  il  contributo-base  di  cui  al  comma l negli ambiti
territoriali e non superiore a sei volte nei comprensori alpini.
   3. I proventi derivanti dai  contributi  sono  utilizzati  per  il
finanziamento  delle  spese di gestione di ogni ambito territoriale o
comprensorio alpino di  caccia  e  sono  destinati  esclusivamente  a
finalita' faunistico-venatorie.
   4.  A  compenso  delle  prestazioni richieste al cacciatore per la
partecipazione alle attivita' gestionali degli ambiti territoriali  o
comprensori  alpini  di  caccia,  va  prevista una adeguata riduzione
della quota di partecipazione e/o altre forme di  riconoscimento,  da
definirsi nel programma degli interventi di cui all'art. 3l, comma l.