Art. 33. Criteri e modalita' d'iscrizione 1. Il comitato di gestione e' tenuto a soddisfare le richieste di iscrizione dei cacciatori fino al limite di disponibilita' determinata a norma dell'art. 34, comma l, lettera c). 2. Il cacciatore ha diritto di essere iscritto all'ambito territoriale o al comprensorio alpino di caccia in cui ha la residenza anagrafica. 3. Il cacciatore che sia titolare dell'autorizzazione alla costituzione di un appostamento fisso di caccia con uso di richiami vivi, ha diritto di essere iscritto all'ambito o al comprensorio in cui e' compreso l'appostamento. 4. La provincia, sulla base degli indici di densita' venatoria programmata, individua gli ambiti e i comprensori a cui possono essere iscritti i cacciatori che risiedono nel capoluogo e nei centri urbani di maggior rilievo. 5. Gli ulteriori posti che risultano disponibili sono assegnati ai cacciatori richiedenti, secondo le seguenti priorita': a) residenti nella provincia; b) residenti nelle province della Lombardia a piu' alta densita' venatoria, indicate dalla giunta regionale; c) residenti nella regione; d) residenti in altre regioni e all'estero. 6. Entro quindici giorni dalla scadenza del termine di cui all'art. 28, comma 7, il cacciatore che intenda richiedere l'iscrizione ad un ambito o ad un comprensorio diverso da quello di residenza, verifica la potenziale disponibilita' del posto presso il comitato competente e presenta al medesimo la domanda di iscrizione. 7. Il comitato di gestione, entro il 31 maggio, accoglie le domande con l'osservanza delle priorita' di cui al comma 5, nei limiti consentiti e nel rispetto dell'ordine di presentazione delle domande stesse e trasmette, entro il 31 luglio di ogni anno, alle province di residenza dei cacciatori le domande pervenute ed accolte per la annotazione sul tesserino regionale di caccia. 8. Il mancato accoglimento della domanda presentata dal cacciatore deve essere motivato e va comunicato all'interessato e alla Provincia entro quindici giorni. 9. Avverso il diniego della iscrizione puo' essere presentato ricorso alla provincia competente per territorio, entro quindici giorni dalla relativa comunicazione all'interessato. 10. La provincia, nei successivi trenta giorni, decide sul ricorso, espletata la necessaria istruttoria; l'accoglimento del ricorso comporta, di diritto, l'iscrizione all'ambito o al comprensorio: nel caso che il diniego dell 'iscrizione sia dovuto ad indisponibilita' di posti, la provincia puo' assegnare, d'ufficio, i cacciatori ricorrenti ad altri ambiti o comprensori. 11. Nei periodi in cui vengono svolte le cacce speciali agli ungulati il comitato di gestione puo' consentire l'accesso oltre il limite di densita' venatoria esclusivamente nelle localita' prestabilite e per le attivita' venatorie autorizzate. 12. La provincia trasmette alla regione e ad ogni comitato di gestione l'elenco aggiornato dei cacciatori ivi iscritti. 13. Il comitato di gestione sulla base di modalita' determinate d'intesa con la provincia, puo' riconoscere ai cacciatori iscritti la facolta' di utilizzare giornate di competenza, dopo il primo mese di caccia, per ospitare, sotto forma di interscambio e senza finalita' di lucro un altro cacciatore, anche se residente in altra regione. 14. Il cacciatore che intenda accedere ad un ambito o ad un comprensorio di altre regioni e' tenuto a darne comunicazione alla provincia di residenza per l'iscrizione sul tesserino regionale di caccia. 15. La giunta regionale promuove scambi interregionali per realizzare una equilibrata distribuzione dei cacciatori sul territorio nazionale e a tale fine determina il numero dei cacciatori non residenti ammissibili in Lombardia.