Art. 33.
                  Criteri e modalita' d'iscrizione
 
   1.  Il comitato di gestione e' tenuto a soddisfare le richieste di
iscrizione  dei  cacciatori  fino   al   limite   di   disponibilita'
determinata a norma dell'art. 34, comma l, lettera c).
   2.   Il  cacciatore  ha  diritto  di  essere  iscritto  all'ambito
territoriale o  al  comprensorio  alpino  di  caccia  in  cui  ha  la
residenza anagrafica.
   3.   Il  cacciatore  che  sia  titolare  dell'autorizzazione  alla
costituzione di un appostamento fisso di caccia con uso  di  richiami
vivi,  ha  diritto di essere iscritto all'ambito o al comprensorio in
cui e' compreso l'appostamento.
   4. La provincia, sulla base degli  indici  di  densita'  venatoria
programmata,  individua  gli  ambiti  e  i  comprensori a cui possono
essere iscritti i cacciatori che risiedono nel capoluogo e nei centri
urbani di maggior rilievo.
   5. Gli ulteriori posti che risultano disponibili sono assegnati ai
cacciatori richiedenti, secondo le seguenti priorita':
     a) residenti nella provincia;
     b) residenti nelle province della Lombardia a piu' alta densita'
venatoria, indicate dalla giunta regionale;
     c) residenti nella regione;
     d) residenti in altre regioni e all'estero.
   6. Entro  quindici  giorni  dalla  scadenza  del  termine  di  cui
all'art.   28,   comma   7,  il  cacciatore  che  intenda  richiedere
l'iscrizione ad un ambito o ad un comprensorio diverso da  quello  di
residenza,  verifica la potenziale disponibilita' del posto presso il
comitato competente e presenta al medesimo la domanda di iscrizione.
   7. Il comitato di  gestione,  entro  il  31  maggio,  accoglie  le
domande  con  l'osservanza  delle  priorita'  di  cui al comma 5, nei
limiti consentiti e nel rispetto dell'ordine di  presentazione  delle
domande  stesse  e  trasmette,  entro il 31 luglio di ogni anno, alle
province di residenza dei cacciatori le domande pervenute ed  accolte
per la annotazione sul tesserino regionale di caccia.
   8. Il mancato accoglimento della domanda presentata dal cacciatore
deve essere motivato e va comunicato all'interessato e alla Provincia
entro quindici giorni.
   9.  Avverso  il  diniego  della  iscrizione puo' essere presentato
ricorso alla provincia  competente  per  territorio,  entro  quindici
giorni dalla relativa comunicazione all'interessato.
   10.  La  provincia,  nei  successivi  trenta  giorni,  decide  sul
ricorso, espletata  la  necessaria  istruttoria;  l'accoglimento  del
ricorso   comporta,   di   diritto,   l'iscrizione  all'ambito  o  al
comprensorio: nel caso che il diniego dell 'iscrizione sia dovuto  ad
indisponibilita'  di posti, la provincia puo' assegnare, d'ufficio, i
cacciatori ricorrenti ad altri ambiti o comprensori.
   11.  Nei  periodi  in  cui  vengono  svolte le cacce speciali agli
ungulati il comitato di gestione puo' consentire l'accesso  oltre  il
limite   di   densita'   venatoria   esclusivamente  nelle  localita'
prestabilite e per le attivita' venatorie autorizzate.
   12. La provincia trasmette alla regione  e  ad  ogni  comitato  di
gestione l'elenco aggiornato dei cacciatori ivi iscritti.
   13.  Il  comitato  di gestione sulla base di modalita' determinate
d'intesa con la provincia, puo' riconoscere ai cacciatori iscritti la
facolta' di utilizzare giornate di competenza, dopo il primo mese  di
caccia,  per  ospitare, sotto forma di interscambio e senza finalita'
di lucro un altro cacciatore, anche se residente in altra regione.
   14. Il cacciatore che intenda  accedere  ad  un  ambito  o  ad  un
comprensorio  di  altre  regioni e' tenuto a darne comunicazione alla
provincia di residenza per l'iscrizione sul  tesserino  regionale  di
caccia.
   15.   La  giunta  regionale  promuove  scambi  interregionali  per
realizzare  una  equilibrata   distribuzione   dei   cacciatori   sul
territorio nazionale e a tale fine determina il numero dei cacciatori
non residenti ammissibili in Lombardia.