Art. 34.
             Caccia programmata: compiti delle province
 
   1.  Ai  fini  del  coordinamento  della gestione programmata della
caccia, le province:
     a) regolamentano il prelievo venatorio nel rispetto delle  forme
e  dei tempi di caccia previsti dalla presente legge e dal calendario
venatorio regionale, in rapporto alla consistenza  delle  popolazioni
di fauna selvatica stanziale constatata tramite preventivi censimenti
effettuati d'intesa con i comitati di gestione;
     b)  indicano  il  numero  di  capi  di fauna selvatica stanziale
prelevabili durante la stagione venatoria;
     c) determinano il  numero  di  cacciatori  ammissibili  in  ogni
ambito  territoriale  e  comprensorio  alpino  di caccia, in modo che
risulti un  rapporto  cacciatore-territorio  utile  alla  caccia  non
inferiore  alla  media regionale, sulla base dei tesserini rilasciati
l'anno precedente, fermo restando che tale rapporto e'  differenziato
tra zona Alpi e restante territorio;
     d) possono individuare di intesa con i comitati di gestione aree
a  gestione venatoria differenziata per la tutela di particolari spe-
cie faunistiche;
     e)  adottano  i  provvedimenti   disciplinari   a   carico   dei
trasgressori alle disposizioni vigenti.