Art. 34. Caccia programmata: compiti delle province 1. Ai fini del coordinamento della gestione programmata della caccia, le province: a) regolamentano il prelievo venatorio nel rispetto delle forme e dei tempi di caccia previsti dalla presente legge e dal calendario venatorio regionale, in rapporto alla consistenza delle popolazioni di fauna selvatica stanziale constatata tramite preventivi censimenti effettuati d'intesa con i comitati di gestione; b) indicano il numero di capi di fauna selvatica stanziale prelevabili durante la stagione venatoria; c) determinano il numero di cacciatori ammissibili in ogni ambito territoriale e comprensorio alpino di caccia, in modo che risulti un rapporto cacciatore-territorio utile alla caccia non inferiore alla media regionale, sulla base dei tesserini rilasciati l'anno precedente, fermo restando che tale rapporto e' differenziato tra zona Alpi e restante territorio; d) possono individuare di intesa con i comitati di gestione aree a gestione venatoria differenziata per la tutela di particolari spe- cie faunistiche; e) adottano i provvedimenti disciplinari a carico dei trasgressori alle disposizioni vigenti.