Art. 35.
              Esercizio della caccia in forma esclusiva
 
   1.  Fatto  salvo  l'esercizio venatorio con l'arco e con il falco,
l'attivita' venatoria puo' essere praticata nel territorio  regionale
in via esclusiva in una delle seguenti forme:
     a) vagante nella zona Alpi;
     b) da appostamento fisso;
     c)  nelle  altre  forme  consentite  dalla  presente legge negli
ambiti territoriali di caccia programmata.
   2. Al fine di ridurre la pressione venatoria, con riferimento alle
forme  di  caccia  esclusiva  di  cui al comma l, le province possono
determinare forme  di  caccia  di  specializzazione  alla  selvaggina
stanziale   d'intesa   con   i  comitati  di  gestione  degli  ambiti
territoriali e dei comprensori alpini di caccia.
   3.  Entro  il  30  novembre  1993  i  cacciatori  comunicano  alla
provincia  di residenza la forma di caccia prescelta in via esclusiva
che viene riportata nel tesserino venatorio per tre anni  successivi;
entro  il  31  dicembre 1993, le province trasmettono i relativi dati
all'amministrazione statale competente e alla giunta regionale.
   4. Sulla base di motivate esigenze le province  possono  disporre,
su  richiesta  dell'interessato,  la variazione della forma di caccia
prescelta, anche prima della  scadenza  triennale,  per  la  stagione
venatoria successiva alla data della richiesta.