Art. 35. Esercizio della caccia in forma esclusiva 1. Fatto salvo l'esercizio venatorio con l'arco e con il falco, l'attivita' venatoria puo' essere praticata nel territorio regionale in via esclusiva in una delle seguenti forme: a) vagante nella zona Alpi; b) da appostamento fisso; c) nelle altre forme consentite dalla presente legge negli ambiti territoriali di caccia programmata. 2. Al fine di ridurre la pressione venatoria, con riferimento alle forme di caccia esclusiva di cui al comma l, le province possono determinare forme di caccia di specializzazione alla selvaggina stanziale d'intesa con i comitati di gestione degli ambiti territoriali e dei comprensori alpini di caccia. 3. Entro il 30 novembre 1993 i cacciatori comunicano alla provincia di residenza la forma di caccia prescelta in via esclusiva che viene riportata nel tesserino venatorio per tre anni successivi; entro il 31 dicembre 1993, le province trasmettono i relativi dati all'amministrazione statale competente e alla giunta regionale. 4. Sulla base di motivate esigenze le province possono disporre, su richiesta dell'interessato, la variazione della forma di caccia prescelta, anche prima della scadenza triennale, per la stagione venatoria successiva alla data della richiesta.