Art. 36.
              Fondo regionale per i contributi a favore
                dei proprietari o conduttori agricoli
 
   1.  E'  istituito  il  fondo  regionale  per  la  concessione  dei
contributi previsti dall'art. 15, comma l, della legge n.  157/92  ai
proprietari o conduttori agricoli.
   2.  L'entita'  del  fondo e' stabilita annualmente con la legge di
approvazione del bilancio di previsione annuale regionale.
   3. La giunta regionale definisce le modalita' per  l'utilizzazione
del fondo e, in particolare, determina i criteri per la concessione e
la  liquidazione  dei contributi con riferimento, in via prioritaria,
agli interventi di valorizzazione dell'ambiente  e  di  conservazione
delle  specie di fauna selvatica ed avuto riguardo all'estensione dei
fondi rustici e agli indirizzi colturali ivi praticati  nel  rispetto
anche di quanto previsto dall'art. 45, comma 9.
   4.  La  giunta regionale ripartisce annualmente il fondo di cui al
comma 1 alle province  che  si  avvalgono  per  l'erogazione  di  una
commissione  costituita dalle organizzazioni professionali agricole e
dai comitati di gestione  degli  ambiti  territoriali  o  comprensori
alpini di caccia interessati.