Art. 36. Fondo regionale per i contributi a favore dei proprietari o conduttori agricoli 1. E' istituito il fondo regionale per la concessione dei contributi previsti dall'art. 15, comma l, della legge n. 157/92 ai proprietari o conduttori agricoli. 2. L'entita' del fondo e' stabilita annualmente con la legge di approvazione del bilancio di previsione annuale regionale. 3. La giunta regionale definisce le modalita' per l'utilizzazione del fondo e, in particolare, determina i criteri per la concessione e la liquidazione dei contributi con riferimento, in via prioritaria, agli interventi di valorizzazione dell'ambiente e di conservazione delle specie di fauna selvatica ed avuto riguardo all'estensione dei fondi rustici e agli indirizzi colturali ivi praticati nel rispetto anche di quanto previsto dall'art. 45, comma 9. 4. La giunta regionale ripartisce annualmente il fondo di cui al comma 1 alle province che si avvalgono per l'erogazione di una commissione costituita dalle organizzazioni professionali agricole e dai comitati di gestione degli ambiti territoriali o comprensori alpini di caccia interessati.