Art. 37. Limitazioni all'utilizzo di terreni agricoli a fini venatori Fondi chiusi 1. Il proprietario o conduttore di un fondo che intenda vietare sullo stesso l'esercizio dell'attivita' venatoria deve inoltrare, entro trenta giorni dalla pubblicazione del piano faunistico- venatorio provinciale, al presidente della provincia una richiesta motivata che, ai sensi dell'art. 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dalla stessa e' esaminata entro sessanta giorni. 2. La richiesta e' accolta se non ostacola l'attuazione della pianificazione faunistico-venatoria di cui agli artt. 12 e 14. E' altresi' accolta, nel rispetto delle norme regolamentari approvate dal consiglio regionale su proposta della giunta regionale, quando l'attivita' venatoria sia in contrasto con l'esigenza di salvaguardia di colture agricole specializzate, nonche' di produzioni agricole condotte con sistemi sperimentali o a fine di ricerca scientifica, ovvero quando sia motivo di danno o di disturbo ad attivita' di rilevante interesse economico, sociale ed ambientale. 3. Il divieto e' reso noto mediante l'apposizione di tabelle, esenti da tasse, a cura del proprietario o conduttore del fondo, le quali delimitino in maniera chiara e visibile il perimetro dell'area interessata in conformita' all'art. 14, comma 6. 4. Nei fondi sottratti alla gestione programmata della caccia e' vietato a chiunque, compreso il proprietario o il conduttore, esercitare l'attivita' venatoria fino al venir meno delle ragioni di divieto. 5. L'esercizio venatorio e' vietato a chiunque nei fondi rustici chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura, di altezza non inferiore a metri 1,20, o da corsi o da specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondita' di almeno metri 1,50 e la larghezza di almeno 3 metri. 6. I fondi chiusi esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge e quelli che si intendera' successivaniente istituire devono essere notificati a cura del proprietario o del conduttore alla giunta regionale e alla provincia precisando l'estensione del fondo ed allegando planimetria catastale in scala 1:2000 con l'indicazione dei relativi confini. I proprietari o i conduttori dei fondi di cui al presente comma provvedono ad apporre a loro carico adeguate tabellazioni esenti da tasse regionali. 7. La superficie dei fondi di cui ai commi 1 e 5, entra a far parte della quota del territorio agro-silvo-pastorale della Regione, destinata a protezione della fauna selvatica di cui all'art. l3, comma 3. 8. L'esercizio venatorio e' comunque vietato in forma vagante sui terreni in attualita' di coltivazione. Si considerano in attualita' di coltivazione: i terreni con coltivazioni erbacee da seme; i frutteti specializzati; i vigneti e gli uliveti specializzati fino alla data del raccolto; i terreni coltivati a soia e a riso, nonche' a mais per la produzione di seme fino alla data del raccolto. L'esercizio venatorio in forma vagante e' inoltre vietato sui terreni in attualita' di coltivazione, individuati su richiesta delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello regionale, tramite le loro organizzazioni provinciali, in relazione all'esigenza di protezione di altre colture specializzate o intensive. 9. L'esercizio venatorio e', inoltre, vietato nei fondi ove si pratica l'allevamento e il pascolo del bestiame custodito allo stato brado e semibrado, purche' delimitati da muretti, recinzioni in rete o da steccati, fili metallici e plastificati, siepi o altre barriere naturali.