Art. 37.
            Limitazioni all'utilizzo di terreni agricoli
                    a fini venatori Fondi chiusi
 
   1.  Il  proprietario  o conduttore di un fondo che intenda vietare
sullo stesso l'esercizio  dell'attivita'  venatoria  deve  inoltrare,
entro   trenta  giorni  dalla  pubblicazione  del  piano  faunistico-
venatorio provinciale, al presidente della  provincia  una  richiesta
motivata che, ai sensi dell'art. 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241,
dalla stessa e' esaminata entro sessanta giorni.
   2.  La  richiesta  e'  accolta  se non ostacola l'attuazione della
pianificazione faunistico-venatoria di cui agli artt.  12  e  14.  E'
altresi'  accolta,  nel  rispetto delle norme regolamentari approvate
dal consiglio regionale su proposta della  giunta  regionale,  quando
l'attivita' venatoria sia in contrasto con l'esigenza di salvaguardia
di  colture  agricole  specializzate,  nonche' di produzioni agricole
condotte con sistemi sperimentali o a fine  di  ricerca  scientifica,
ovvero  quando  sia  motivo  di  danno  o di disturbo ad attivita' di
rilevante interesse economico, sociale ed ambientale.
   3.  Il  divieto  e'  reso  noto mediante l'apposizione di tabelle,
esenti da tasse, a cura del proprietario o conduttore del  fondo,  le
quali  delimitino in maniera chiara e visibile il perimetro dell'area
interessata in conformita' all'art. 14, comma 6.
   4. Nei fondi sottratti alla gestione programmata della  caccia  e'
vietato  a  chiunque,  compreso  il  proprietario  o  il  conduttore,
esercitare l'attivita' venatoria fino al venir meno delle ragioni  di
divieto.
   5.  L'esercizio  venatorio e' vietato a chiunque nei fondi rustici
chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura,  di
altezza  non  inferiore a metri 1,20, o da corsi o da specchi d'acqua
perenni il cui letto abbia la profondita' di almeno metri 1,50  e  la
larghezza di almeno 3 metri.
   6.  I  fondi chiusi esistenti alla data di entrata in vigore della
presente legge e quelli che si intendera' successivaniente  istituire
devono  essere  notificati  a  cura del proprietario o del conduttore
alla giunta regionale e alla provincia  precisando  l'estensione  del
fondo   ed  allegando  planimetria  catastale  in  scala  1:2000  con
l'indicazione dei relativi confini. I proprietari o i conduttori  dei
fondi  di  cui  al presente comma provvedono ad apporre a loro carico
adeguate tabellazioni esenti da tasse regionali.
   7. La superficie dei fondi di cui ai commi 1  e  5,  entra  a  far
parte  della quota del territorio agro-silvo-pastorale della Regione,
destinata a protezione della fauna  selvatica  di  cui  all'art.  l3,
comma 3.
   8.  L'esercizio venatorio e' comunque vietato in forma vagante sui
terreni in attualita' di coltivazione. Si considerano  in  attualita'
di  coltivazione:  i  terreni  con  coltivazioni  erbacee  da seme; i
frutteti specializzati; i vigneti e gli  uliveti  specializzati  fino
alla  data del raccolto; i terreni coltivati a soia e a riso, nonche'
a mais per la  produzione  di  seme  fino  alla  data  del  raccolto.
L'esercizio venatorio in forma vagante e' inoltre vietato sui terreni
in   attualita'  di  coltivazione,  individuati  su  richiesta  delle
organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative  a
livello  regionale,  tramite  le  loro organizzazioni provinciali, in
relazione all'esigenza di protezione di altre colture specializzate o
intensive.
   9. L'esercizio venatorio e', inoltre, vietato  nei  fondi  ove  si
pratica  l'allevamento e il pascolo del bestiame custodito allo stato
brado e semibrado, purche' delimitati da muretti, recinzioni in  rete
o  da steccati, fili metallici e plastificati, siepi o altre barriere
naturali.