Art. 38.
               Aziende faunistico-venatorie ed aziende
                      agri-turistico-venatorie
 
   1.  La  provincia  su  richiesta  degli  interessati   e   sentito
l'istituto nazionale per la fauna selvatica, entro i limiti di cui al
precedente art. 13, comma 5, puo':
     a)  autorizzare  l'istituzione  di  aziende faunistico-venatorie
senza fini di lucro, con particolare riferimento  alla  tipica  fauna
alpina e appenninica, alla grossa fauna europea e a quella acquatica;
le domande devono essere corredate di programmi di conservazione e di
ripristino ambientale al fine di garantire l'obiettivo naturalistico.
In  tali  aziende la caccia e' consentita nelle giornate indicate dal
calendario  venatorio  secondo  i  piani   di   assestamento   e   di
abbattimento. In ogni caso, nelle aziende faunistico-venatorie non e'
consentito  immettere  o liberare fauna selvatica posteriormente alla
data del 31 agosto;
     b) autorizzare l'istituzione di aziende agri-turistico-venatorie
ai fini di impresa agricola, nelle quali sono consentiti l'immissione
e l'abbattimento per tutta la stagione venatoria di  fauna  selvatica
di allevamento.
   2. Le aziende agri-turistico-venatorie devono preferibilmente:
     a) essere situate nei terreni di scarso rilievo faunistico;
     b)  coincidere  con il territorio di una o piu' aziende agricole
ricadenti in aree di agricoltura  svantaggiata,  ovvero  dismesse  da
interventi  agricoli  ai sensi del regolamento n. 1094/88/CEE, e suc-
cessive modificazioni.
   3. Le aziende agri-turistico-venatorie nelle zone umide e  vallive
possono  essere  autorizzate solo se comprendono bacini artificiali e
fauna  acquatica  di  allevamento,  nel  rispetto  delle  convenzioni
internazionali.
   4.  La  domanda  di concessione per la realizzazione delle aziende
agri-turistico-venatorie e' presentata dai proprietari, affittuari  o
conduttori  dei  fondi  rustici  interessati  alla costituzione delle
aziende stesse.
   5. La giunta regionale disciplina le procedure e  le  prescrizioni
per la gestione delle aziende di cui al presente articolo.
   6.  L'esercizio  dell'attivita'  venatoria nelle aziende di cui al
presente articolo e'  consentito,  nel  rispetto  delle  norme  della
presente  legge,  con  la  esclusione  dei limiti di cui all'art. 35,
comma 1, e dei limiti di prelievo per la selvaggina stanziale.