Art. 38. Aziende faunistico-venatorie ed aziende agri-turistico-venatorie 1. La provincia su richiesta degli interessati e sentito l'istituto nazionale per la fauna selvatica, entro i limiti di cui al precedente art. 13, comma 5, puo': a) autorizzare l'istituzione di aziende faunistico-venatorie senza fini di lucro, con particolare riferimento alla tipica fauna alpina e appenninica, alla grossa fauna europea e a quella acquatica; le domande devono essere corredate di programmi di conservazione e di ripristino ambientale al fine di garantire l'obiettivo naturalistico. In tali aziende la caccia e' consentita nelle giornate indicate dal calendario venatorio secondo i piani di assestamento e di abbattimento. In ogni caso, nelle aziende faunistico-venatorie non e' consentito immettere o liberare fauna selvatica posteriormente alla data del 31 agosto; b) autorizzare l'istituzione di aziende agri-turistico-venatorie ai fini di impresa agricola, nelle quali sono consentiti l'immissione e l'abbattimento per tutta la stagione venatoria di fauna selvatica di allevamento. 2. Le aziende agri-turistico-venatorie devono preferibilmente: a) essere situate nei terreni di scarso rilievo faunistico; b) coincidere con il territorio di una o piu' aziende agricole ricadenti in aree di agricoltura svantaggiata, ovvero dismesse da interventi agricoli ai sensi del regolamento n. 1094/88/CEE, e suc- cessive modificazioni. 3. Le aziende agri-turistico-venatorie nelle zone umide e vallive possono essere autorizzate solo se comprendono bacini artificiali e fauna acquatica di allevamento, nel rispetto delle convenzioni internazionali. 4. La domanda di concessione per la realizzazione delle aziende agri-turistico-venatorie e' presentata dai proprietari, affittuari o conduttori dei fondi rustici interessati alla costituzione delle aziende stesse. 5. La giunta regionale disciplina le procedure e le prescrizioni per la gestione delle aziende di cui al presente articolo. 6. L'esercizio dell'attivita' venatoria nelle aziende di cui al presente articolo e' consentito, nel rispetto delle norme della presente legge, con la esclusione dei limiti di cui all'art. 35, comma 1, e dei limiti di prelievo per la selvaggina stanziale.