Art. 40.
         Specie cacciabili e periodi di attivita' venatoria
 
   1.  Ai  fini  dell'esercizio venatorio e' consentito abbattere gli
esemplari di fauna selvatica appartenenti alle specie e per i periodi
previsti dall'art. 18, comma 1, della  legge  n.  157/92,  riprodotti
nell'allegato C alla presente legge.
   2.  Le  province,  nella  predisposizione del calendario venatorio
integrativo, in relazione alle specie di cui all'art.  18,  comma  1,
della legge n. 157/92 e non comprese nell'allegato II della direttiva
79/409/CEE,  attuano  la disposizione contenuta nell'art. 1, comma 4,
della legge
n. 157/92.
   3. E' sempre vietato abbattere o catturare:
     a) le femmine del fagiano di monte;
     b)  i  tetraonidi  e  la coturnice delle Alpi, al di fuori della
zona Alpi.
   4. Previo parere dell'istituto nazionale per la  fauna  selvatica,
le  province  possono  modificare i termini per determinate specie in
relazione alle situazioni ambientali e alle tradizioni  locali  delle
diverse  realta'  territoriali;  i  termini  devono  essere  comunque
contenuti tra il 10 settembre ed il 31 gennaio dell'anno. La modifica
e' condizionata alla preventiva  predisposizione  di  adeguati  piani
faunistico-venatori.
   5.  La giunta regionale, sentito l'istituto nazionale per la fauna
selvatica, pubblica entro e non oltre  il  15  giugno  il  calendario
regionale e le disposizioni relative all'annata venatoria.
   6.  Il numero delle giornate di caccia settimanali non puo' essere
superiore a tre a scelta, con esclusione del martedi' e del  venerdi'
nei quali l'esercizio dell'attivita' venatoria e' sospeso.
   7.  La caccia nel territorio della zona Alpi e zona appenninica e'
disciplinata dalle particolari disposizioni  previste  dall'art.  27,
commi 4, 5 e 6.
   8.  Fermo  restando il silenzio venatorio nei giorni di martedi' e
venerdi', la provincia, sentito l'istituto  nazionale  per  la  fauna
selvatica  e  tenuto  conto  delle  consuetudini  locali,  disciplina
diversamente l'esercizio venatorio da appostamento fisso  alla  fauna
selvatica  migratoria nei periodi intercorrenti fra il 1 ottobre e il
30 novembre, integrandolo con due giornate settimanali di caccia.
   9. La caccia e' consentita da un'ora prima del  sorgere  del  sole
fino  al tramonto. La caccia di selezione agli ungulati e' consentita
fino ad un'ora dopo il tramonto.
   10. Non e' consentita la posta alla beccaccia  ne'  la  caccia  da
appostamento, sotto qualsiasi forma, al beccaccino.
   11.  La  caccia  agli  ungulati si svolge sulla base di preventivi
piani di abbattimento e puo' protrarsi sino alla seconda domenica  di
dicembre;  la  caccia  al  cinghiale puo' essere praticata fino al 31
gennaio.
   12. Nei trenta  giorni  antecedenti  la  apertura  generale  della
stagione   venatoria   le   province   disciplinano  l'allenamento  e
l'addestramento  dei  cani,  per  cinque  giornate  settimanali   con
eccezione del martedi e del venerdi.
   13.   Ogni   cacciatore,  indipendentemente  dal  tipo  di  caccia
esercitato, non puo' usufruire di piu'  di  cinquantacinque  giornate
complessive di caccia nella stagione venatoria.