Art. 40. Specie cacciabili e periodi di attivita' venatoria 1. Ai fini dell'esercizio venatorio e' consentito abbattere gli esemplari di fauna selvatica appartenenti alle specie e per i periodi previsti dall'art. 18, comma 1, della legge n. 157/92, riprodotti nell'allegato C alla presente legge. 2. Le province, nella predisposizione del calendario venatorio integrativo, in relazione alle specie di cui all'art. 18, comma 1, della legge n. 157/92 e non comprese nell'allegato II della direttiva 79/409/CEE, attuano la disposizione contenuta nell'art. 1, comma 4, della legge n. 157/92. 3. E' sempre vietato abbattere o catturare: a) le femmine del fagiano di monte; b) i tetraonidi e la coturnice delle Alpi, al di fuori della zona Alpi. 4. Previo parere dell'istituto nazionale per la fauna selvatica, le province possono modificare i termini per determinate specie in relazione alle situazioni ambientali e alle tradizioni locali delle diverse realta' territoriali; i termini devono essere comunque contenuti tra il 10 settembre ed il 31 gennaio dell'anno. La modifica e' condizionata alla preventiva predisposizione di adeguati piani faunistico-venatori. 5. La giunta regionale, sentito l'istituto nazionale per la fauna selvatica, pubblica entro e non oltre il 15 giugno il calendario regionale e le disposizioni relative all'annata venatoria. 6. Il numero delle giornate di caccia settimanali non puo' essere superiore a tre a scelta, con esclusione del martedi' e del venerdi' nei quali l'esercizio dell'attivita' venatoria e' sospeso. 7. La caccia nel territorio della zona Alpi e zona appenninica e' disciplinata dalle particolari disposizioni previste dall'art. 27, commi 4, 5 e 6. 8. Fermo restando il silenzio venatorio nei giorni di martedi' e venerdi', la provincia, sentito l'istituto nazionale per la fauna selvatica e tenuto conto delle consuetudini locali, disciplina diversamente l'esercizio venatorio da appostamento fisso alla fauna selvatica migratoria nei periodi intercorrenti fra il 1 ottobre e il 30 novembre, integrandolo con due giornate settimanali di caccia. 9. La caccia e' consentita da un'ora prima del sorgere del sole fino al tramonto. La caccia di selezione agli ungulati e' consentita fino ad un'ora dopo il tramonto. 10. Non e' consentita la posta alla beccaccia ne' la caccia da appostamento, sotto qualsiasi forma, al beccaccino. 11. La caccia agli ungulati si svolge sulla base di preventivi piani di abbattimento e puo' protrarsi sino alla seconda domenica di dicembre; la caccia al cinghiale puo' essere praticata fino al 31 gennaio. 12. Nei trenta giorni antecedenti la apertura generale della stagione venatoria le province disciplinano l'allenamento e l'addestramento dei cani, per cinque giornate settimanali con eccezione del martedi e del venerdi. 13. Ogni cacciatore, indipendentemente dal tipo di caccia esercitato, non puo' usufruire di piu' di cinquantacinque giornate complessive di caccia nella stagione venatoria.