Art. 41.
                   Controllo della fauna selvatica
 
   1. Il presidente della giunta regionale puo' vietare o ridurre per
periodi   prestabiliti  la  caccia  a  determinate  specie  di  fauna
selvatica di cui all'allegato C, per importanti  e  motivate  ragioni
connesse  alla  consistenza faunistica o per sopravvenute particolari
condizioni ambientali, stagionali o climatiche o per malattie o altre
calamita'.
   2.   Le   province,   per  la  migliore  gestione  del  patrimonio
zootecnico, per la tutela del suolo,  per  motivi  sanitari,  per  la
selezione  biologica, per la tutela del patrimonio storico-artistico,
per  la  tutela  delle  produzioni  zooagro-forestali   ed   ittiche,
provvedono   al   controllo   delle   specie  di  fauna  selvatica  o
inselvatichita anche nelle zone vietate alla caccia.
   3. Il controllo, esercitato selettivamente,  viene  praticato,  di
norma,   mediante   l'utilizzo   di   metodi   ecologici,  su  parere
dell'istituto nazionale per la fauna  selvatica;  qualora  l'istituto
verifichi    l'inefficacia   dei   predetti   metodi,   le   province
predispongono piani di abbattimento. Tali piani devono essere attuati
dalle guardie venatorie dipendenti dalle province stesse che potranno
altresi' avvalersi dei proprietari o conduttori dei fondi  sui  quali
si   attuano   i  piani  medesimi,  purche'  muniti  di  licenza  per
l'esercizio venatorio, nonche' delle guardie forestali, degli  agenti
venatori  volontari  provinciali  e  delle guardie comunali munite di
licenza per l'esercizio venatorio e delle  guardie  dipendenti  dalle
aziende faunistico-venatorie.
   4. Qualora il controllo debba essere effettuato esclusivamente per
motivi  sanitari  o  per  la  tutela del patrimonio storico-artistico
all'interno di centri urbani,  lo  stesso  e'  attuato,  su  conforme
parere  dell'ufficiale  sanitario competente, dal comune interessato,
d'intesa con la provincia.
   5. Le province per comprovate  ragioni  di  protezione  dei  fondi
coltivati  e degli allevamenti possono autorizzare, su proposta delle
organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative  a
livello  regionale,  tramite  le loro strutture provinciali, piani di
abbattimento attuati dalle guardie venatorie dipendenti  dalle  prov-
ince  stesse  con  la collaborazione dei proprietari o conduttori dei
fondi sui quali si attuano i piani medesimi, delle  forme  domestiche
di   specie   selvatiche  e  delle  forme  inselvatichite  di  specie
domestiche.
   6. Nel caso in cui le province intendano  adottare  il  regime  di
deroga  previsto  dall'art.  9,  comma  1,  lettere  a)  e  b), della
direttiva 79/409 CEE, sono tenute a fare riferimento alle  condizioni
specificate dallo stesso articolo con la menzione, tra l'altro, delle
specie  che formano oggetto della deroga, dei mezzi, degli impianti e
dei modi di cattura o di prelievo autorizzati,  delle  condizioni  di
rischio  e  delle  circostanze  di  tempo e di luogo in cui la deroga
stessa puo' essere attuata e dei controlli  che  saranno  effettuati,
previo parere dell'istituto nazionale della fauna selvatica.