Art. 41. Controllo della fauna selvatica 1. Il presidente della giunta regionale puo' vietare o ridurre per periodi prestabiliti la caccia a determinate specie di fauna selvatica di cui all'allegato C, per importanti e motivate ragioni connesse alla consistenza faunistica o per sopravvenute particolari condizioni ambientali, stagionali o climatiche o per malattie o altre calamita'. 2. Le province, per la migliore gestione del patrimonio zootecnico, per la tutela del suolo, per motivi sanitari, per la selezione biologica, per la tutela del patrimonio storico-artistico, per la tutela delle produzioni zooagro-forestali ed ittiche, provvedono al controllo delle specie di fauna selvatica o inselvatichita anche nelle zone vietate alla caccia. 3. Il controllo, esercitato selettivamente, viene praticato, di norma, mediante l'utilizzo di metodi ecologici, su parere dell'istituto nazionale per la fauna selvatica; qualora l'istituto verifichi l'inefficacia dei predetti metodi, le province predispongono piani di abbattimento. Tali piani devono essere attuati dalle guardie venatorie dipendenti dalle province stesse che potranno altresi' avvalersi dei proprietari o conduttori dei fondi sui quali si attuano i piani medesimi, purche' muniti di licenza per l'esercizio venatorio, nonche' delle guardie forestali, degli agenti venatori volontari provinciali e delle guardie comunali munite di licenza per l'esercizio venatorio e delle guardie dipendenti dalle aziende faunistico-venatorie. 4. Qualora il controllo debba essere effettuato esclusivamente per motivi sanitari o per la tutela del patrimonio storico-artistico all'interno di centri urbani, lo stesso e' attuato, su conforme parere dell'ufficiale sanitario competente, dal comune interessato, d'intesa con la provincia. 5. Le province per comprovate ragioni di protezione dei fondi coltivati e degli allevamenti possono autorizzare, su proposta delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello regionale, tramite le loro strutture provinciali, piani di abbattimento attuati dalle guardie venatorie dipendenti dalle prov- ince stesse con la collaborazione dei proprietari o conduttori dei fondi sui quali si attuano i piani medesimi, delle forme domestiche di specie selvatiche e delle forme inselvatichite di specie domestiche. 6. Nel caso in cui le province intendano adottare il regime di deroga previsto dall'art. 9, comma 1, lettere a) e b), della direttiva 79/409 CEE, sono tenute a fare riferimento alle condizioni specificate dallo stesso articolo con la menzione, tra l'altro, delle specie che formano oggetto della deroga, dei mezzi, degli impianti e dei modi di cattura o di prelievo autorizzati, delle condizioni di rischio e delle circostanze di tempo e di luogo in cui la deroga stessa puo' essere attuata e dei controlli che saranno effettuati, previo parere dell'istituto nazionale della fauna selvatica.