Art. 42.
                            Ripopolamenti
 
   1.  Le attivita' di cattura e di ripopolamento sono disposte dalle
province e tendono alla riproduzione delle specie  autoctone  e  alla
loro  immissione  equilibrata  sul  territorio fino al raggiungimento
delle densita' faunistiche ottimali.
   2. L'immissione nel  territorio  di  fauna  selvatica  proveniente
dall'estero   viene   disposta  dalle  province,  sentito  l'istituto
nazionale per la fauna selvatica, solo  in  via  eccezionale  per  il
ripopolamento   e   la   reintroduzione   esclusivamente  con  specie
autoctone.
   3.  Al  fine di prevenire la diffusione di malattie infettive e di
garantire   l'idoneita'   della   fauna   stanziale   destinata    al
ripopolamento   i   capi   provenienti  da  allevamenti  nazionali  o
introdotti dall'estero, anche  se  muniti  di  certificato  sanitario
all'origine,   sono   sottoposti   al   controllo  sanitario  a  cura
dell'ufficiale sanitario competente il  quale  rilascia  la  relativa
autorizzazione.
   4.  E  vietato  su  tutto il territorio regionale l'immissione del
cinghiale.