Art. 42. Ripopolamenti 1. Le attivita' di cattura e di ripopolamento sono disposte dalle province e tendono alla riproduzione delle specie autoctone e alla loro immissione equilibrata sul territorio fino al raggiungimento delle densita' faunistiche ottimali. 2. L'immissione nel territorio di fauna selvatica proveniente dall'estero viene disposta dalle province, sentito l'istituto nazionale per la fauna selvatica, solo in via eccezionale per il ripopolamento e la reintroduzione esclusivamente con specie autoctone. 3. Al fine di prevenire la diffusione di malattie infettive e di garantire l'idoneita' della fauna stanziale destinata al ripopolamento i capi provenienti da allevamenti nazionali o introdotti dall'estero, anche se muniti di certificato sanitario all'origine, sono sottoposti al controllo sanitario a cura dell'ufficiale sanitario competente il quale rilascia la relativa autorizzazione. 4. E vietato su tutto il territorio regionale l'immissione del cinghiale.