Art. 43.
                            D i v i e t i
 
   1. A norma dell'art. 21  della  legge  n.  157/92,  e'  vietato  a
chiunque:
     a)  l'esercizio  venatorio  nei  giardini, nei parchi pubblici e
privati, nei parchi storici e archeologici e nei terreni  adibiti  ad
attivita' sportive;
     b)  l'esercizio  venatorio  nei  parchi  nazionali;  nei  parchi
naturali  regionali  e  nelle  riserve  naturali  conformemente  alla
legislazione  nazionale  in materia di parchi e riserve naturali. Nei
parchi naturali  regionali  costituiti  anteriormente  alla  data  di
entrata  in  vigore  della  legge  6 dicembre 1991 n. 394, la regione
adegua la propria legge regionale 30 novembre 1983, n. 86  e  succes-
sive  modificazioni al disposto dell'art. 22, comma 6, della predetta
legge  entro  il  l0  gennaio   1995,   provvedendo   nel   frattempo
all'eventuale riperimetrazione dei parchi naturali regionali anche ai
fini dell'applicazione dell'art. 32, comma 3, della legge medesima;
     c)  l'esercizio  venatorio nelle oasi di protezione e nelle zone
di ripopolamento e cattura,  nei  centri  di  riproduzione  di  fauna
selvatica,  nelle  foreste  demaniali  ad  eccezione  di  quelle che,
secondo le disposizioni regionali, sentito  il  parere  dell'istituto
nazionale   per   la   fauna  selvatica,  non  presentino  condizioni
favorevoli alla riproduzione ed alla sosta della fauna selvatica;
     d) l'esercizio venatorio ove vi  siano  opere  di  difesa  dello
Stato  ed  ove  il  divieto  sia  richiesto  a giudizio insindacabile
dell'autorita' militare, o dove esistano  beni  monumentali,  purche'
dette  zone  siano delimitate da tabelle esenti da tasse indicanti il
divieto;
     e) l'esercizio  venatorio  nelle  aie  e  nelle  corti  o  altre
pertinenze  di  fabbricati  rurali; nelle zone comprese nel raggio di
cento metri da immobili, fabbricati e stabili adibiti ad abitazione o
a posto di lavoro ed a distanza inferiore a cinquanta metri da vie di
comunicazione ferroviaria e da  strade  carrozzabili,  eccettuate  le
strade poderali ed interpoderali;
     f)  sparare da distanza inferiore a centocinquanta metri con uso
di fucile da  caccia  con  canna  ad  anima  liscia,  o  da  distanza
corrispondente a meno di una volta e mezza la gittata massima in caso
di  uso di altre armi, in direzione di immobili, fabbricati e stabili
adibiti ad abitazione o a posto di lavoro; di  vie  di  comunicazione
ferroviaria  e  di strade carrozzabili, eccettuate quelle poderali ed
interpoderali; di funivie, filovie ed altri impianti di  trasporto  a
sospensione;  di  stabbi,  stazzi,  recinti  ed altre aree delimitate
destinate al ricovero ed all'alimentazione del bestiame  nel  periodo
di utilizzazione agrosilvo-pastorale;
     g)  il  trasporto,  all'interno dei centri abitati e delle altre
zone ove e' vietata l'attivita' venatoria, ovvero a bordo di  veicoli
di  qualunque  genere  e  comunque  nei  giorni  non  consentiti  per
l'esercizio venatorio dalle  leggi  nazionali  e  dalle  disposizioni
della  presente  legge,  di  armi  da sparo per uso venatorio che non
siano scariche e in custodia;
     h)  cacciare  a  rastrello  in  piu'  di  tre  persone,   ovvero
utilizzare  a  scopo  venatorio  scafandri  o  tute  impermeabili  da
sommozzatore negli specchi o corsi d'acqua;
     i) cacciare sparando da veicoli a motore o da  aeromobili  o  da
natanti;
     l)  cacciare  a  distanza  inferiore  a  cento metri da macchine
agricole in funzione;
     m) cacciare su terreni coperti in tutto o nella maggior parte di
neve e nei piccoli specchi di acqua circostanti, salvo che nella zona
faunistica delle Alpi, e nei territori di cui all'art. 27,  comma  6,
secondo  le  disposizioni emanate ai sensi dell'articolo stesso, e su
terreni pregiudicati da incendio per un minimo di due anni;
     n) cacciare negli stagni, nelle paludi e negli  specchi  d'acqua
artificiali  in  tutto o nella maggior parte coperti da ghiaccio e su
terreni allagati da piene di fiume;
     o) prendere o detenere uova, nidi e piccoli nati di mammiferi ed
uccelli  appartenenti  alla  fauna  selvatica,  salvo  che  nei  casi
previsti  dall'articolo  6,  comma 1, o nelle zone di ripopolamento e
cattura, nei centri di riproduzione di fauna selvatica e  nelle  oasi
di protezione per sottrarli a sicura distruzione o morte, purche', in
tale ultimo caso, se ne dia pronto avviso nelle ventiquattro ore suc-
cessive alla competente provincia;
     p)  usare  richiami vivi al di fuori dei casi previsti dall'art.
26;
     q) usare richiami vivi  non  provenienti  da  allevamento  nella
caccia agli acquatici;
     r)  usare  a  fini  di richiamo uccelli vivi accecati o mutilati
ovvero  legati  per  le  ali  e  richiami  acustici  a  funzionamento
meccanico,   elettromagnetico   o   elettromeccanico,   con  o  senza
amplificazione del suono;
     s) cacciare negli specchi d'acqua ove  si  esercita  l'industria
della  pesca  o  dell'acquacoltura, nonche' nei canali delle valli da
pesca, quando il possessore le circondi con tabelle, esenti da tasse,
indicanti il divieto di caccia;
     t)  commerciare  fauna  selvatica  morta  non   proveniente   da
allevamenti per sagre e manifestazioni a carattere gastronomico;
     u)  usare  munizione  spezzata nella caccia agli ungulati; usare
esche  o  bocconi  avvelenati,  vischio  o  altre  sostanze  adesive,
trappole,  reti,  tagliole, lacci, archetti o congegni similari; fare
impiego di civette; usare armi da  sparo  munite  di  silenziatore  o
impostate con scatto provocato dalla preda; fare impiego di balestre;
     v)  vendere  a  privati  e  detenere  da parte di questi reti da
uccellagione;
     z) produrre, vendere e detenere trappole per la fauna selvatica;
     aa) l'esercizio in qualunque forma del tiro al volo su uccelli a
partire  dal  1  gennaio  1994, fatto salvo quanto previsto dall'art.
21, comma 7;
     bb) vendere, detenere per vendere,  acquistare  uccelli  vivi  o
morti,   nonche'   loro   parti   o   prodotti   derivati  facilmente
riconoscibili,   appartenenti   alla   fauna   selvatica,   che   non
appartengano    alle    seguenti    specie:   germano   reale   (Anas
platyrhvnchos); pernice rossa (Alectoris rufa); pernice  di  Sardegna
(Alectoris  barbara);  starna  (Perdix  perdix);  fagiano  (Phasianus
colchicus); colombaccio (Columba palumbus);
     cc) il  commercio  di  esemplari  vivi  di  specie  di  avifauna
selvatica nazionale non proveniente da allevamenti;
     dd)  rimuovere,  danneggiare o comunque rendere inidonee al loro
fine le tabelle legittimamente apposte ai  sensi  della  legislazione
nazionale e regionale a specifici ambiti territoriali, ferma restando
l'applicazione dell'art. 635 del codice penale;
     ee) detenere, acquistare e vendere esemplari di fauna selvatica,
ad  eccezione  dei  capi  utilizzati  come richiami vivi nel rispetto
delle modalita' previste dalla presente legge e della fauna selvatica
lecitamente abbattuta, la cui detenzione e' regolamentata  anche  con
le norme sulla tassidermia;
     ff) l'uso di segugi per la caccia al camoscio, salva la facolta'
della  provincia di vietarne l'uso per la caccia agli altri ungulati,
sentiti  i  comitati  di  gestione  degli   ambiti   territoriali   o
comprensori alpini di caccia.
   2. E altresi vietato:
     a)  abbattere  o catturare le femmine accompagnate dai piccoli o
comunque lattanti ed i piccoli del camoscio, del capriolo, del cervo,
del daino e del muflone di eta' inferiore ad un anno, fatta eccezione
per la caccia di selezione;
     b)   arrecare   disturbo   alla   selvaggina   ovvero    causare
volontariamente  spostamenti  della  stessa  al fine di provocarne la
fuoriuscita da ambiti protetti per scopi venatori;
     c) detenere e/o usare fonti luminose  atte  alla  ricerca  della
fauna  selvatica  durante  ore  notturne, salvo gli autorizzati dalla
provincia competente.
   3. La caccia e' vietata su tutti  i  valichi  montani  interessati
dalle  rotte  di  migrazione dell'avifauna, nel raggio di mille metri
dagli stessi; i valichi devono essere individuati nei piani di cui ai
precedenti artt. 12 e 14  e  devono  essere  indicati  nei  calendari
venatori.
   4.  Ogni  cacciatore o gruppo di cacciatori non puo' usare piu' di
sei cani durante l'esercizio venatorio.