Art. 44.
            Licenza di porto di fucile per uso di caccia
               e abilitazione all'esercizio venatorio
 
   1. Ai fini di quanto disposto dall'art. 22, comma l,  della  legge
n.   157/92,   ciascuna  provincia  nomina  una  commissione  per  il
conseguimento dell'abilitazione all'esercizio venatorio a seguito  di
esami pubblici.
   2.  La  provincia stabilisce le modalita' per lo svolgimento degli
esami, che devono in particolare riguardare  nozioni  nelle  seguenti
materie:
     a) legislazione venatoria;
     b)   zoologia  applicata  alla  caccia  con  prove  pratiche  di
riconoscimento delle specie cacciabili;
     c) armi e munizioni da caccia e relativa legislazione;
     d)  tutela  della  natura  e  principi  di  salvaguardia   della
produzione agricola;
     e) norme di pronto soccorso.
   3.  L'abilitazione  e'  concessa  se  il giudizio e' favorevole in
tutte  le  materie  oggetto  di  esame.  La  commissione  valuta   la
preparazione  del  candidato  con  un  giudizio  di  idoneita'  o  di
inidoneita'; in caso di idoneita'  il  presidente  della  commissione
rilascia il relativo attestato.
   4.  Coloro  i  quali  siano  stati  giudicati inidonei non possono
sostenere la prova d'esame prima che siano trascorsi due mesi.
   5. Gli esami sulle precitate  materie  si  svolgono  mediante  una
prova  scritta  a  quiz  ed  una  prova  orale  in  conformita' delle
disposizioni  emanate  al  riguardo  dalla  giunta  regionale,  fermo
restando che:
     a)   la  preparazione  e  l'esame  si  effettuano  su  programma
approvato dalla giunta regionale;
     b) ogni candidato e'  tenuto  a  versare  alla  provincia  quale
rimborso  spese di esame un importo fissato dalla giunta regionale in
misura non superiore al cinquanta per cento della tassa regionale per
l'abilitazione venatoria, comprensivo degli ausili didattici, nonche'
del rilascio in carta legale del certificato di abilitazione.
   6. L'abilitazione venatoria e' necessaria per  il  rilascio  della
prima  licenza  di  porto  d'armi  per uso di caccia e per il rinnovo
della stessa in caso di revoca.
   7. Le province organizzano, anche avvalendosi della commissione di
cui  al  comma  11,  corsi  di  preparazione  per  il   conseguimento
dell'abilitazione   venatoria   e  provvedono  all'aggiornamento  sui
contenuti innovativi della presente legge,  anche  in  collaborazione
con le associazioni venatorie riconosciute.
   8.  Nei  dodici mesi successivi al rilascio della prima licenza il
cacciatore puo' praticare l'esercizio venatorio solo se  accompagnato
da  cacciatore  in possesso di licenza rilasciata da almeno tre anni,
che non abbia commesso violazioni alle  norme  della  presente  legge
comportanti  la  sospensione  o  la  revoca  della  licenza  ai sensi
dell'art. 50.
   9. Le norme di cui al presente articolo  si  applicano  anche  per
l'esercizio della caccia mediante l'uso dell'arco e del falco.
   10.  La  durata  in  carica  della  commissione  di cui al comma 1
corrisponde a quella effettiva del consiglio provinciale.
   11. Ogni commissione e' composta:
     a) da un funzionario provinciale esperto in problemi faunistico-
venatori, che la presiede, designato dal presidente della provincia;
     b) da cinque membri  effettivi  nominati  dal  presidente  della
provincia,  esperti  nella materia indicata al precedente comma 2, di
cui almeno uno laureato in scienze biologiche o in  scienze  naturali
esperto in vertebrati omeotermi, nonche' di altrettanti supplenti;
     c) da un dipendente della provincia con funzioni di segretario.
   12.  Per  il colloquio previsto dall'art. 27 comma 11, le province
possono nominare un membro  effettivo  e  uno  supplente  esperto  in
gestione faunistica della zona Alpi e della zona appenninica.
   13.  Alla  domanda  per sostenere la prova d'esame, da presentarsi
alla provincia ove risiede il  candidato,  deve  essere  allegato  il
certificato   medico  di  idoneita'  fisica  all'esercizio  venatorio
rilasciato a norma delle disposizioni vigenti.
   14. Non possono essere membri della commissione provinciale di cui
al comma 1  i  consiglieri  provinciali  in  carica  della  provincia
stessa.