Art. 44. Licenza di porto di fucile per uso di caccia e abilitazione all'esercizio venatorio 1. Ai fini di quanto disposto dall'art. 22, comma l, della legge n. 157/92, ciascuna provincia nomina una commissione per il conseguimento dell'abilitazione all'esercizio venatorio a seguito di esami pubblici. 2. La provincia stabilisce le modalita' per lo svolgimento degli esami, che devono in particolare riguardare nozioni nelle seguenti materie: a) legislazione venatoria; b) zoologia applicata alla caccia con prove pratiche di riconoscimento delle specie cacciabili; c) armi e munizioni da caccia e relativa legislazione; d) tutela della natura e principi di salvaguardia della produzione agricola; e) norme di pronto soccorso. 3. L'abilitazione e' concessa se il giudizio e' favorevole in tutte le materie oggetto di esame. La commissione valuta la preparazione del candidato con un giudizio di idoneita' o di inidoneita'; in caso di idoneita' il presidente della commissione rilascia il relativo attestato. 4. Coloro i quali siano stati giudicati inidonei non possono sostenere la prova d'esame prima che siano trascorsi due mesi. 5. Gli esami sulle precitate materie si svolgono mediante una prova scritta a quiz ed una prova orale in conformita' delle disposizioni emanate al riguardo dalla giunta regionale, fermo restando che: a) la preparazione e l'esame si effettuano su programma approvato dalla giunta regionale; b) ogni candidato e' tenuto a versare alla provincia quale rimborso spese di esame un importo fissato dalla giunta regionale in misura non superiore al cinquanta per cento della tassa regionale per l'abilitazione venatoria, comprensivo degli ausili didattici, nonche' del rilascio in carta legale del certificato di abilitazione. 6. L'abilitazione venatoria e' necessaria per il rilascio della prima licenza di porto d'armi per uso di caccia e per il rinnovo della stessa in caso di revoca. 7. Le province organizzano, anche avvalendosi della commissione di cui al comma 11, corsi di preparazione per il conseguimento dell'abilitazione venatoria e provvedono all'aggiornamento sui contenuti innovativi della presente legge, anche in collaborazione con le associazioni venatorie riconosciute. 8. Nei dodici mesi successivi al rilascio della prima licenza il cacciatore puo' praticare l'esercizio venatorio solo se accompagnato da cacciatore in possesso di licenza rilasciata da almeno tre anni, che non abbia commesso violazioni alle norme della presente legge comportanti la sospensione o la revoca della licenza ai sensi dell'art. 50. 9. Le norme di cui al presente articolo si applicano anche per l'esercizio della caccia mediante l'uso dell'arco e del falco. 10. La durata in carica della commissione di cui al comma 1 corrisponde a quella effettiva del consiglio provinciale. 11. Ogni commissione e' composta: a) da un funzionario provinciale esperto in problemi faunistico- venatori, che la presiede, designato dal presidente della provincia; b) da cinque membri effettivi nominati dal presidente della provincia, esperti nella materia indicata al precedente comma 2, di cui almeno uno laureato in scienze biologiche o in scienze naturali esperto in vertebrati omeotermi, nonche' di altrettanti supplenti; c) da un dipendente della provincia con funzioni di segretario. 12. Per il colloquio previsto dall'art. 27 comma 11, le province possono nominare un membro effettivo e uno supplente esperto in gestione faunistica della zona Alpi e della zona appenninica. 13. Alla domanda per sostenere la prova d'esame, da presentarsi alla provincia ove risiede il candidato, deve essere allegato il certificato medico di idoneita' fisica all'esercizio venatorio rilasciato a norma delle disposizioni vigenti. 14. Non possono essere membri della commissione provinciale di cui al comma 1 i consiglieri provinciali in carica della provincia stessa.