Art. 45. Tassa di concessione regionale per l'abilitazione all'esercizio venatorio 1. La Regione per conseguire i mezzi finanziari necessari a realizzare i fini previsti dalla presente legge e dalla legge n. 157/92, istituisce la tassa di concessione regionale, ai sensi dell'art. 3 della legge 16 maggio 1970, n. 281, per il rilascio dell'abilitazione all'esercizio venatorio di cui all'art. 44, soggetta a rinnovo annuale. 2. La tassa di cui al comma 1 e' fissata per il 1994 nella misura del cinquanta per cento della corrispondente tassa erariale per la licenza di porto di fucile anche per uso di caccia. 3. Il versamento della tassa di concessione regionale deve essere effettuato, a decorrere dal 1994, su apposito conto corrente postale intestato alla tesoreria della regione Lombardia, in occasione del pagamento della tassa di rilascio o di rinnovo della concessione governativa per la licenza di porto d'armi per uso di caccia ed ha la validita' di un anno dalla data di rilascio della concessione governativa. 4. Il pagamento della tassa per gli anni successivi deve essere effettauto non prima di quindici giorni dalla scadenza annuale. 5. La ricevuta del versamento deve essere allegata al tesserino per l'esercizio venatorio. 6. Per le difformi situazioni di scadenza eventualmente riscontrabili fra la data di versamento della tassa regionale e quella governativa, la validita' del versamento della tassa regionale e' procrastinata sino alla scadenza della tassa di concessione governativa. 7. La tassa di concessione regionale non e' dovuta: a) qualora non si eserciti l'attivita' venatoria durante l'anno; b) qualora durante l'anno si eserciti l'attivita' venatoria esclusivamente all'estero. 8. La tassa di concessione regionale deve essere rimborsata: a) nel caso di diniego della licenza di porto di fucile per uso di caccia; b) nel caso di rinuncia alla assegnazione dell'ambito territoriale o del comprensorio alpino di caccia. 9. I proventi della tassa di cui al comma 1 sono utilizzati anche per il finanziamento o il concorso nel finanziamento di progetti di valorizzazione ambientale presentati anche da singoli proprietari o conduttori di fondi che, nell'ambito della programmazione regionale, contemplino, tra l'altro, la realizzazione di strutture per l'allevamento di fauna selvatica e la salvaguardia dei riproduttori durante le operazioni colturali; la manutenzione degli apprestamenti di ambientamento della fauna selvatica; l'adozione delle forme di lotta biologica e di lotta integrata; il ricorso a tecniche colturali e tecnologie innovative non pregiudizievoli per l'ambiente; la valorizzazione agro-turistica di percorsi per la visita degli ambienti naturali e la conoscenza scientifica e culturale della fauna selvatica ospite; la manutenzione e pulizia dei boschi anche al fine di prevenire incendi.