Art. 45.
          Tassa di concessione regionale per l'abilitazione
                       all'esercizio venatorio
 
   1.  La  Regione  per  conseguire  i  mezzi  finanziari necessari a
realizzare i fini previsti dalla presente  legge  e  dalla  legge  n.
157/92,  istituisce  la  tassa  di  concessione  regionale,  ai sensi
dell'art. 3 della legge 16 maggio  1970,  n.  281,  per  il  rilascio
dell'abilitazione   all'esercizio   venatorio  di  cui  all'art.  44,
soggetta a rinnovo annuale.
   2. La tassa di cui al comma 1 e' fissata per il 1994 nella  misura
del  cinquanta  per  cento della corrispondente tassa erariale per la
licenza di porto di fucile anche per uso di caccia.
   3. Il versamento della tassa di concessione regionale deve  essere
effettuato,  a decorrere dal 1994, su apposito conto corrente postale
intestato alla tesoreria della regione Lombardia,  in  occasione  del
pagamento  della  tassa  di  rilascio  o di rinnovo della concessione
governativa per la licenza di porto d'armi per uso di caccia ed ha la
validita' di  un  anno  dalla  data  di  rilascio  della  concessione
governativa.
   4.  Il  pagamento  della tassa per gli anni successivi deve essere
effettauto non prima di quindici giorni dalla scadenza annuale.
   5. La ricevuta del versamento deve essere  allegata  al  tesserino
per l'esercizio venatorio.
   6.   Per   le   difformi   situazioni  di  scadenza  eventualmente
riscontrabili fra la data  di  versamento  della  tassa  regionale  e
quella governativa, la validita' del versamento della tassa regionale
e'  procrastinata  sino  alla  scadenza  della  tassa  di concessione
governativa.
   7. La tassa di concessione regionale non e' dovuta:
     a) qualora non si eserciti l'attivita' venatoria durante l'anno;
     b) qualora durante  l'anno  si  eserciti  l'attivita'  venatoria
esclusivamente all'estero.
   8. La tassa di concessione regionale deve essere rimborsata:
     a)  nel caso di diniego della licenza di porto di fucile per uso
di caccia;
     b)  nel  caso  di   rinuncia   alla   assegnazione   dell'ambito
territoriale o del comprensorio alpino di caccia.
   9.  I proventi della tassa di cui al comma 1 sono utilizzati anche
per il finanziamento o il concorso nel finanziamento di  progetti  di
valorizzazione  ambientale  presentati anche da singoli proprietari o
conduttori di fondi che, nell'ambito della programmazione  regionale,
contemplino,   tra   l'altro,   la  realizzazione  di  strutture  per
l'allevamento di fauna selvatica e la salvaguardia  dei  riproduttori
durante  le operazioni colturali; la manutenzione degli apprestamenti
di ambientamento della fauna selvatica;  l'adozione  delle  forme  di
lotta biologica e di lotta integrata; il ricorso a tecniche colturali
e  tecnologie  innovative  non  pregiudizievoli  per  l'ambiente;  la
valorizzazione  agro-turistica  di  percorsi  per  la  visita   degli
ambienti naturali e la conoscenza scientifica e culturale della fauna
selvatica  ospite; la manutenzione e pulizia dei boschi anche al fine
di prevenire incendi.