Art. 46. Tasse di concessione regionale 1. Gli appostamenti fissi, i centri privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale, le aziende faunistico-venatorie e le aziende agri-turistico-venatorie sono soggette a tasse di concessione regionale da versare secondo le modalita' e nella misura prevista alle corrispondenti voci della tariffa annessa al d.lgs. 22 giugno 1991, n. 230 e successive modificazioni. 2. I relativi introiti sono destinati alle province. 3. Le aziende agri-turistico-venatorie sono soggette alle stesse tasse regionali previste per le aziende faunistico-venatorie situate in territori non montani.