Art. 46.
                   Tasse di concessione regionale
 
   1. Gli appostamenti fissi, i centri privati di riproduzione  della
fauna  selvatica allo stato naturale, le aziende faunistico-venatorie
e le  aziende  agri-turistico-venatorie  sono  soggette  a  tasse  di
concessione  regionale da versare secondo le modalita' e nella misura
prevista alle corrispondenti voci della tariffa annessa al d.lgs.  22
giugno 1991, n. 230 e successive modificazioni.
   2. I relativi introiti sono destinati alle province.
   3.  Le  aziende agri-turistico-venatorie sono soggette alle stesse
tasse regionali previste per le aziende faunistico-venatorie  situate
in territori non montani.