Art. 48. Vigilanza venatoria 1. La vigilanza sull'applicazione della presente legge e' delegata alle province. 2. Gli agenti di vigilanza devono essere dipendenti di ruolo delle province ed ai sensi della vigente legislazione statale hanno la qualifica di agente di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza, ferme restando le competenze tecniche per la conservazione e gestione della fauna selvatica. Essi possono portare durante il servizio e per i compiti di istituto le armi da caccia di cui all'art. 23, nonche' armi con proiettili a narcotico. Le armi sono portate e detenute in conformita' al regolamento di cui all'art. 5, comma 5, della legge 7 marzo 1986, n. 65. 3. Ferme restando le altre disposizioni della legge 7 marzo 1986, n. 65, gli agenti dipendenti dalle province, esercitano l'attivita' di vigilanza venatoria, nell'ambito territoriale dell'ente di appartenenza e nei luoghi nei quali sono comandati a prestare servizio, e portano senza licenza le armi di cui sono dotati nei luoghi predetti ed in quelli attraversati per raggiungerli e per farvi ritorno. 4. Gli stessi agenti, oltre alle contestazioni di carattere penale, possono redigere i verbali di contestazione delle violazioni e degli illeciti amministrativi previsti dalla presente legge, e gli altri atti indicati dall'art. 49 anche fuori dall'orario di servizio. 5. Esercitano altresi la vigilanza le guardie volontarie delle associazioni venatorie, agricole e di protezione ambientale, nonche' le guardie ecologiche e zoofile previste da leggi regionali ed alle quali sia riconosciuta la qualifica di guardia giurata ai sensi del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e che abbiano frequentato appositi corsi nella specifica materia e superati gli esami di idoneita' avanti una commissione nominata presso ciascuna provincia dal rispettivo presidente in conformita' alle disposizioni di cui all'art. 27, comma 4 della legge n. 157/92. 6. La vigilanza di cui al comma 1, e', altresi', affidata agli ufficiali, sottufficiali e guardie del corpo forestale dello Stato, alle guardie addette a parchi nazionali e regionali, agli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, alle guardie giurate comunali, forestali e campestri ed alle guardie private riconosciute ai sensi del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza. 7. Le province hanno facolta' di richiedere a termini di legge il riconoscimento della qualifica di guardie venatorie volontarie per i cittadini che, avendo i requisiti di legge, diano sicuro affidamento di preparazione tecnica e siano disposti a prestare volontariamente e gratuitamente la loro opera. 8. Gli agenti venatori dipendenti dalle province e le guardie volontarie operano di norma nell'ambito delle circoscrizioni territoriali di competenza. 9. A tutti i soggetti cui e' affidata la vigilanza venatoria ai sensi del presente articolo e' vietata la caccia durante l'esercizio delle loro funzioni. 10. Agli agenti di vigilanza di cui al comma 1, e' altresi' vietato l'esercizio venatorio nell'ambito del territorio in cui esercitano le funzioni. 11. I corsi di preparazione e di aggiornamento delle guardie per lo svolgimento delle funzioni di vigilanza sull'esercizio venatorio, sulla tutela dell'ambiente e della fauna e sulla salvaguardia delle produzioni agricole, possono essere organizzati anche dalle associazioni di cui al comma 5, sotto il controllo della regione. 12. I cittadini in possesso, a norma del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, della qualifica di guardia venatoria volontaria alla data di entrata in vigore della presente legge, non necessitano dell'attestato di idoneita' di cui al comma 5. 13. Le province coordinano l'attivita' delle guardie volontarie delle associazioni venatorie, agricole e ambientaliste.