Art. 48.
                         Vigilanza venatoria
 
   1. La vigilanza sull'applicazione della presente legge e' delegata
alle province.
   2. Gli agenti di vigilanza devono essere dipendenti di ruolo delle
province  ed  ai  sensi  della  vigente legislazione statale hanno la
qualifica di agente di polizia giudiziaria e di  pubblica  sicurezza,
ferme restando le competenze tecniche per la conservazione e gestione
della fauna selvatica. Essi possono portare durante il servizio e per
i  compiti  di istituto le armi da caccia di cui all'art. 23, nonche'
armi con proiettili a narcotico. Le armi sono portate e  detenute  in
conformita'  al regolamento di cui all'art. 5, comma 5, della legge 7
marzo 1986, n. 65.
   3. Ferme restando le altre disposizioni della legge 7 marzo  1986,
n.  65,  gli agenti dipendenti dalle province, esercitano l'attivita'
di  vigilanza  venatoria,  nell'ambito  territoriale   dell'ente   di
appartenenza  e  nei  luoghi  nei  quali  sono  comandati  a prestare
servizio, e portano senza licenza le armi  di  cui  sono  dotati  nei
luoghi  predetti  ed  in  quelli  attraversati per raggiungerli e per
farvi ritorno.
   4. Gli  stessi  agenti,  oltre  alle  contestazioni  di  carattere
penale,  possono redigere i verbali di contestazione delle violazioni
e degli illeciti amministrativi previsti dalla presente legge, e  gli
altri atti indicati dall'art. 49 anche fuori dall'orario di servizio.
   5.  Esercitano  altresi  la  vigilanza le guardie volontarie delle
associazioni venatorie, agricole e di protezione ambientale,  nonche'
le  guardie  ecologiche e zoofile previste da leggi regionali ed alle
quali sia riconosciuta la qualifica di guardia giurata ai  sensi  del
testo  unico  delle  leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio
decreto 18 giugno 1931, n. 773, e che  abbiano  frequentato  appositi
corsi  nella  specifica  materia  e  superati  gli esami di idoneita'
avanti  una  commissione  nominata  presso  ciascuna  provincia   dal
rispettivo   presidente  in  conformita'  alle  disposizioni  di  cui
all'art. 27, comma 4 della legge n. 157/92.
   6. La vigilanza di cui al comma 1,  e',  altresi',  affidata  agli
ufficiali,  sottufficiali  e guardie del corpo forestale dello Stato,
alle guardie addette a parchi nazionali e regionali,  agli  ufficiali
ed  agenti  di  polizia  giudiziaria,  alle guardie giurate comunali,
forestali e campestri ed alle guardie private riconosciute  ai  sensi
del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.
   7.  Le province hanno facolta' di richiedere a termini di legge il
riconoscimento della qualifica di guardie venatorie volontarie per  i
cittadini  che, avendo i requisiti di legge, diano sicuro affidamento
di preparazione tecnica e siano disposti a prestare volontariamente e
gratuitamente la loro opera.
   8. Gli agenti venatori dipendenti  dalle  province  e  le  guardie
volontarie   operano   di   norma  nell'ambito  delle  circoscrizioni
territoriali di competenza.
   9. A tutti i soggetti cui e' affidata la  vigilanza  venatoria  ai
sensi  del presente articolo e' vietata la caccia durante l'esercizio
delle loro funzioni.
   10. Agli agenti di vigilanza  di  cui  al  comma  1,  e'  altresi'
vietato  l'esercizio  venatorio  nell'ambito  del  territorio  in cui
esercitano le funzioni.
   11. I corsi di preparazione e di aggiornamento delle  guardie  per
lo  svolgimento delle funzioni di vigilanza sull'esercizio venatorio,
sulla tutela dell'ambiente e della fauna e sulla  salvaguardia  delle
produzioni   agricole,   possono   essere   organizzati  anche  dalle
associazioni di cui al comma 5, sotto il controllo della regione.
   12. I cittadini in possesso, a norma del testo unico  delle  leggi
di   pubblica   sicurezza,   della  qualifica  di  guardia  venatoria
volontaria alla data di entrata in vigore della presente  legge,  non
necessitano dell'attestato di idoneita' di cui al comma 5.
   13.  Le  province  coordinano l'attivita' delle guardie volontarie
delle associazioni venatorie, agricole e ambientaliste.