Art. 49.
       Poteri e compiti degli addetti alla vigilanza venatoria
 
   1. I soggetti preposti alla vigilanza venatoria ai sensi dell'art.
48, possono chiedere a qualsiasi persona trovata in possesso di  armi
o arnesi atti alla caccia, in esercizio o in attitudine di caccia, la
esibizione  della  licenza  di  porto  di  fucile per uso caccia, del
tesserino di cui all'art. 22, comma 2, del contrassegno della polizza
di assicurazione, nonche' procedere al controllo  delle  armi,  delle
munizioni e del carniere.
   2. Nel caso di violazioni di cui all'art. 30 della legge n. 157/92
gli   ufficiali   ed   agenti  che  esercitano  funzioni  di  polizia
giudiziaria procedono, a norma dell'art. 28 della  stessa  legge,  al
sequestro  delle  armi,  della fauna selvatica e dei mezzi di caccia,
con esclusione del cane e dei richiami vivi autorizzati. In  caso  di
condanna  per le ipotesi di cui al medesimo art. 30, comma 1, lettere
a), b) c), d) ed e), le armi e i suddetti mezzi  sono  in  ogni  caso
confiscati.
   3.  Quando  e'  sequestrata  fauna  selvatica,  viva  o morta, gli
ufficiali o agenti la consegnano alla provincia competente la  quale,
nel  caso  di  fauna  viva,  provvede a liberarla in localita' adatta
ovvero, qualora non risulti liberabile, a consegnarla ad un organismo
in grado di  provvedere  alla  sua  riabilitazione  e  cura  ed  alla
successiva reintroduzione nel suo ambiente naturale; in caso di fauna
viva   sequestrata   in   campagna,  e  che  risulti  liberabile,  la
liberazione e' effettuata sul posto  degli  agenti  accertatori.  Nel
caso  di  fauna morta, la provincia provvede alla sua vendita tenendo
la  somma  ricavata  a  disposizione  della persona cui e' contestata
l'infrazione, nel caso in cui si accerti che l'illecito non sussiste;
nell'ipotesi di illecito  riconosciuto,  1'importo  viene  introitato
dalla provincia medesima.
   4.  Della  consegna  o  della  liberazione  di cui al comma 3, gli
ufficiali o agenti danno atto in  apposito  verbale  nel  quale  sono
descritte  le  specie  e le condizioni degli esemplari sequestrati, e
quant'altro possa avere rilievo ai fini penali.
   5. Gli organi di vigilanza che non esercitano funzioni di  polizia
giudiziaria,   i  quali  accertino,  anche  a  seguito  di  denuncia,
violazioni  delle  disposizioni  sull'attivita'  venatoria,  redigono
verbali,  conformi alla legislazione vigente, nei quali devono essere
specificate  tutte  le  circostanze  del   fatto   e   le   eventuali
osservazioni  del  contravventore,  e  li trasmettono all'ente da cui
dipendono ed alla provincia competente ai  sensi  delle  disposizioni
vigenti.
   6.  Gli  agenti venatori dipendenti degli enti locali, che abbiano
prestato servizio sostitutivo ai sensi della legge 15 dicembre  1972,
n.  772,  e  successive  modifiche  e  integrazioni, non sono ammessi
all'esercizio di funzioni  di  pubblica  sicurezza,  fatto  salvo  il
divieto di cui all'art. 9 della medesima legge.
   7. Alle guardie zoofile dell'ente nazionale protezione animali
si applicano le disposizioni di cui all'art. 37, comma 3, della legge
n. 157/92.