Art. 5. Divieto di uccellaggione e di cattura di mammiferi selvatici 1. A norma dell'art. 3 della legge n. 157/92 sono vietati in tutto il territorio regionale ogni forma di uccellagione e di cattura di uccelli e di mammiferi selvatici, nonche' il prelievo di uova, nidi e piccoli nati.