Art. 5.
    Divieto di uccellaggione e di cattura di mammiferi selvatici
 
    1.  A  norma  dell'art.  3  della legge n. 157/92 sono vietati in
tutto il territorio regionale ogni forma di uccellagione e di cattura
di uccelli e di mammiferi selvatici, nonche'  il  prelievo  di  uova,
nidi e piccoli nati.