Art. 51.
             Sanzioni amministrative statali e regionali
                          Ritiro tesserino
 
   1.  Ferme  restando  le sanzioni amministrative previste dall'art.
31, comma 1, della legge n. 157/92, si applica la  sanzione  da  lire
100.000  a lire 1.000.000 per tutte le violazioni alla presente legge
ed ai regolamenti regionali e provinciali  attuativi  che  non  siano
gia'  comprese  nelle  violazioni  previste  dal predetto art. 31; la
medesima sanzione si applica per gli abusi e  1'uso  improprio  della
tabellazione dei terreni.
   2.  Si  applica  la  sanzione amministrativa da lire 60.000 a lire
600.000 per chi superi per la  caccia  vagante  le  tre  giornate  di
caccia  settimanali  o il numero complessivo di giornate per l'intera
stagione.
   3.  Il  presidente  della  provincia  provvede  alla richiesta del
risarcimento del danno arrecato alla fauna ed  alla  sospensione  del
tesserino  di  cui all'art. 22, comma 2, per particolari infrazioni o
violazioni indicate nel calendario venatorio regionale.
   4. In caso di inosservanza delle norme  di  cui  all'art.  24,  il
presidente  della provincia dispone il ritiro del tesserino regionale
per un periodo fino al massimo di un'annata venatoria, tenendo  conto
di  eventuali  recidive  e  della gravita' del caso; la stessa misura
accessoria  e'  disposta  nei  confronti  di  coloro  ai  quali   sia
sequestrata  la  fauna  selvatica  a  norma dell'art. 49, comma 3; il
ritiro del tesserino e' disposto a cura degli organi di vigilanza che
lo trasmettono entro quarantotto ore alla  provincia  competente  per
l'irrogazione della sanzione accertata.
   5.  Le  sanzioni amministrative sono irrogate dal presidente della
provincia ed i relativi proventi sono  incamerati  dalla  stessa  con
destinazione vincolata all'attivita' venatoria.