Art. 51. Sanzioni amministrative statali e regionali Ritiro tesserino 1. Ferme restando le sanzioni amministrative previste dall'art. 31, comma 1, della legge n. 157/92, si applica la sanzione da lire 100.000 a lire 1.000.000 per tutte le violazioni alla presente legge ed ai regolamenti regionali e provinciali attuativi che non siano gia' comprese nelle violazioni previste dal predetto art. 31; la medesima sanzione si applica per gli abusi e 1'uso improprio della tabellazione dei terreni. 2. Si applica la sanzione amministrativa da lire 60.000 a lire 600.000 per chi superi per la caccia vagante le tre giornate di caccia settimanali o il numero complessivo di giornate per l'intera stagione. 3. Il presidente della provincia provvede alla richiesta del risarcimento del danno arrecato alla fauna ed alla sospensione del tesserino di cui all'art. 22, comma 2, per particolari infrazioni o violazioni indicate nel calendario venatorio regionale. 4. In caso di inosservanza delle norme di cui all'art. 24, il presidente della provincia dispone il ritiro del tesserino regionale per un periodo fino al massimo di un'annata venatoria, tenendo conto di eventuali recidive e della gravita' del caso; la stessa misura accessoria e' disposta nei confronti di coloro ai quali sia sequestrata la fauna selvatica a norma dell'art. 49, comma 3; il ritiro del tesserino e' disposto a cura degli organi di vigilanza che lo trasmettono entro quarantotto ore alla provincia competente per l'irrogazione della sanzione accertata. 5. Le sanzioni amministrative sono irrogate dal presidente della provincia ed i relativi proventi sono incamerati dalla stessa con destinazione vincolata all'attivita' venatoria.