Art. 52. Finanziamenti regionali e piani di riparto 1. Ai fini dell'attuazione della presente legge la Regione provvede, sulla base delle riscossioni che sono complessivamente affluite al bilancio dell'esercizio precedente per le tasse di concessione regionale relative alla caccia, al finanziamento delle seguenti spese: a) contributi alle province per i piani faunistico-venatori e di miglioramento ambientale, di cui agli artt. 14 e 15, da ripartire in misura direttamente proporzionale alle spese; b) contributi alle province per il risarcimento dei danni di cui all'art. 47, comma 3, da ripartire in misura direttamente proporzionale; c) concorso nelle spese sostenute dalle province per l'attuazione dei compiti previsti dall'art. 7, comma l, da ripartire in misura direttamente proporzionale alle autorizzazioni per appostamenti fissi; d) contributi alle province per attivita' di controllo e vigilanza dei centri privati di produzione nonche' delle aziende faunistico-venatorie e delle aziende agri-turistico-venatorie di cui agli artt. 19 e 38, da ripartire sulla base delle corrispondenti tasse regionali; e) contributi regionali da versare alle province a norma dell'articolo 36; f) interventi regionali in campo venatorio e di connessa tutela ambientale, nonche' per attivita' tecniche specifiche di ricerca sulla caccia previste dalla presente legge e per iniziative di formazione, promozione e rappresentanza della regione, di cui agli artt. 8, 10 e 12. 2. La regione determina annualmente in sede di bilancio le risorse complessivamente destinate agli interventi di cui al comma precedente ripartendole nella misura del sessanta per cento per gli stanziamenti di cui alle lettere a), b) c) e d), del trenta per cento per lo stanziamento di cui alla lettera e) e del restante dieci per cento per lo stanziamento di cui alla lettera f). 3. I finanziamenti regionali, di cui al comma 1, lettera a), sono erogati con acconti annuali e conguagli in conformita' dei piani agro-faunistici venatori provinciali e di miglioramento ambientale. 4. Gli stanziamenti di cui al comma 1, lettera b), sono ripartiti sulla base delle liquidazioni effettuate dalle province nell'anno precedente. 5. Gli stanziamenti di cui al comma 1, lettera e), sono ripartiti tra i proprietari o conduttori dei fondi agricoli interessati in conformita' alle disposizioni emanate al riguardo dalla giunta regionale ai sensi dell'art. 36.