Art. 52.
             Finanziamenti regionali e piani di riparto
 
   1.  Ai  fini  dell'attuazione  della  presente  legge  la  Regione
provvede, sulla base  delle  riscossioni  che  sono  complessivamente
affluite  al  bilancio  dell'esercizio  precedente  per  le  tasse di
concessione regionale relative alla caccia,  al  finanziamento  delle
seguenti spese:
     a) contributi alle province per i piani faunistico-venatori e di
miglioramento  ambientale, di cui agli artt. 14 e 15, da ripartire in
misura direttamente proporzionale alle spese;
     b) contributi alle province per il risarcimento dei danni di cui
all'art.  47,  comma  3,  da   ripartire   in   misura   direttamente
proporzionale;
     c)   concorso   nelle   spese   sostenute   dalle  province  per
l'attuazione dei compiti previsti dall'art. 7, comma l, da  ripartire
in   misura   direttamente   proporzionale  alle  autorizzazioni  per
appostamenti fissi;
     d)  contributi  alle  province  per  attivita'  di  controllo  e
vigilanza  dei  centri  privati  di  produzione nonche' delle aziende
faunistico-venatorie e delle aziende agri-turistico-venatorie di  cui
agli  artt.  19  e  38,  da ripartire sulla base delle corrispondenti
tasse regionali;
     e)  contributi  regionali  da  versare  alle  province  a  norma
dell'articolo 36;
     f)  interventi regionali in campo venatorio e di connessa tutela
ambientale, nonche' per  attivita'  tecniche  specifiche  di  ricerca
sulla  caccia  previste  dalla  presente  legge  e  per iniziative di
formazione, promozione e rappresentanza della regione,  di  cui  agli
artt. 8, 10 e 12.
   2. La regione determina annualmente in sede di bilancio le risorse
complessivamente destinate agli interventi di cui al comma precedente
ripartendole nella misura del sessanta per cento per gli stanziamenti
di  cui  alle  lettere  a),  b)  c) e d), del trenta per cento per lo
stanziamento  di  cui  alla lettera e) e del restante dieci per cento
per lo stanziamento di cui alla lettera f).
   3. I finanziamenti regionali, di cui al comma 1, lettera a),  sono
erogati  con  acconti  annuali  e  conguagli in conformita' dei piani
agro-faunistici venatori provinciali e di miglioramento ambientale.
   4. Gli stanziamenti di cui al comma 1, lettera b), sono  ripartiti
sulla  base  delle  liquidazioni  effettuate dalle province nell'anno
precedente.
   5. Gli stanziamenti di cui al comma 1, lettera e), sono  ripartiti
tra  i  proprietari  o  conduttori  dei fondi agricoli interessati in
conformita'  alle  disposizioni  emanate  al  riguardo  dalla  giunta
regionale ai sensi dell'art. 36.