Art. 53.
                          Norma finanziaria
 
   1.  Per le finalita' previste dalla presente legge di cui all'art.
52, comma 1, lettera a), b), c), d) ed f) e' autorizzata per il  1993
la spesa di parte corrente di lire 2.799.238.400 e precisamente:
     a) lire 1.100.000.000 per le attivita' di cui all'art. 52, comma
1, lettera a);
     b)  lire  500.000.000 per le attivita' di cui all'art. 52, comma
1, lettera b);
     c) lire 400.000.000 per le attivita' di cui all'art.  52,  comma
1, lettera c);
     d)  lire  100.000.000 per le attivita' di cui all'art. 52, comma
1, lettera d);
     e) lire 499.238.400 per le attivita' di cui agli artt. 8 e 10;
     f) lire 200.000.000 per le attivita' di cui all'art. 12.
   2. E altresi autorizzata, limitatamente al 1993, la spesa di  lire
4.650.000.000  per  la gestione dei piani provinciali gia' presentati
ai sensi della legge regionale n. 47/78 e successive modificazioni.
   3. La somma di cui al precedente comma e' ripartita tra le singole
province per  il  venticinque  per  cento  in  relazione  alle  spese
sostenute  per  la  vigilanza,  per  il  venticinque  per cento per i
ripopolamenti, per il venticinque per cento  in  ragione  della  loro
importanza  faunistica,  per  il  quindici  per  cento in ragione del
numero dei tesserini da esse rilasciati e per il dieci per  cento  in
rapporto alla loro superficie agro-forestale.
   4.  Alla  determinazione della spesa derivante dagli interventi di
cui al comma l  e  di  cui  all'art.  36,  si  provvede  a  decorrere
dall'esercizio   finanziario  1994  con  legge  di  approvazione  del
bilancio dei singoli esercizi ai sensi dell'art. 22, comma  1,  della
legge  regionale  31 marzo 1978, n. 34 e sue successive modificazioni
ed integrazioni.
   5. Al finanziamento dell'onere di lire 7.449.238.400 previsto  dai
precedenti  commi  1  e  2  per  l'anno  1993,  si  provvede mediante
riduzione per  lire  4.650.000.000  della  dotazione  finanziaria  di
competenze   di  cassa  del  capitolo  3.2.6.1.762  "Contributi  alle
amministrazioni  provinciali  per  la  realizzazione   dei   progetti
comprensoriali  di  intervento  agro-faunistico  venatorio", per lire
500.000.000 della dotazione finanziaria di competenza e di cassa  del
capitolo 3.2.6.1.763 "Contributi alle amministrazioni provinciali per
il  risarcimento  dei danni arrecati dalla selvaggina alle produzioni
agricole',  per  lire  299.238.400  della  dotazione  finanziaria  di
competenza  e di cassa del capitolo 3.2.6.1.764 "Interventi regionali
per iniziative e spese in campo venatorio e per la tutela  ambientale
nonche'  spese varie interessanti attivita' tecniche specifiche della
caccia" e per  lire  2.000.000.000  della  dotazione  finanziaria  di
competenza  e  di cassa del "Fondo globale per oneri relativi a spese
correnti per l'adempimento di funzioni  normali  derivanti  da  nuovi
provvedimenti  legislativi"  iscritto  al  capitolo 5.2.1.1.546 dello
stato  di  previsione  delle  spese  del  bilancio  per   l'esercizio
finanziario 1993.
   6. Agli oneri di cui all'art. 3 si provvede mediante impiego delle
somme  stanziate  negli  stati di previsione delle spese del bilancio
per  l'esercizio  finanziario  1993   e   successivi   sul   capitolo
1.2.7.1.322  "Spese  per  il  funzionamento  dei  consigli, comitati,
collegi e commissioni, compresi i gettoni di presenza, le  indennita'
di missione e i rimborsi spese".
   7.  In  relazione  a  quanto  previsto  dai  precedenti  commi, al
bilancio  di  previsione  per  l'esercizio  finanziario   1993   sono
apportate le seguenti variazioni:
     a) all'ambito 3, settore 2, obiettivo 6, parte I, sono istituiti
i seguenti capitoli:
     3.2.6.1.3660  "Contributi  alle  province per la predisposizione
dei piani faunistico venatori e di miglioramento ambientale"  con  la
dotazione finanziaria di competenze di cassa di lire 1.100.000.000;
     3.2.6.1.3661  "Contributi  alle province per il risarcimento dei
danni prodotti dalla fauna selvatica e nell'esercizio  dell'attivita'
venatoria"  con  la  dotazione  finanziaria di competenze di cassa di
lire 500.000.000;
     3.2.6.1.3662 "Contributi alle province per le spese di  gestione
di  impianti di cattura" con la dotazione finanziaria di competenza e
di cassa di lire 400.000.000;
     3.2.6.1.3663  "Contributi  alle  province  per  la  vigilanza  e
controllo  sulle  aziende  faunistico-venatorie,  sulle aziende agri-
turistico-venatorie  e  sui  centri   privati"   con   la   dotazione
finanziaria di competenza e di cassa di lire 100.000.000;
     3.2.6.1.3664  "Spese  per attivita' di ricerca, promozione della
conoscenza della fauna  e  per  l'istituzione  e  la  gestione  delle
stazioni  ornitologiche" con la dotazione finanziaria di competenza e
di cassa di lire 499.238.400;
     3.2.6.1.3665 "Spese per la predisposizione del piano faunistico-
venatorio regionale" con la dotazione finanziaria di competenza e  di
cassa di lire 200.000.000;
     3.2.6.1.3666 "Contributo alle province per la gestione dei piani
gia'  presentati  ai  sensi  della  legge  regionale n. 47/78" con la
dotazione finanziaria di competenze e di cassa di lire 4.650.000.000;
     b) all'ambito 3, settore 2, obiettivo 6, parte  I  e'  istituito
per memoria il seguente capitolo:
     3.2.6.1.3667  "Fondo  regionale da ripartire tramite le province
per la concessione di contributi a proprietari o conduttori  agricoli
per l'utilizzazione dei terreni destinati alla caccia programmata".