Art. 54.
                          Norme transitorie
 
   1.  Fino  all'emanazione  dei regolamenti attuativi previsti dalla
presente legge e in quanto compatibili  con  la  stessa,  restano  in
vigore i regolamenti regionali:
     a)  23  novembre 1979, n. 2, riguardante gli allevamenti a scopo
amatoriale ed alimentare;
     b) 10 giugno 1980, n. 2, per la disciplina e la  gestione  della
caccia in zona Alpi;
     c)  31  luglio  1989,  n.  2,  per  la  gestione  delle  aziende
faunistiche, fermo restando il rispetto  delle  prescrizioni  di  cui
all'art. 38 comma 1, lett. a);
     d) 26 agosto 1989, n. 3, disciplinante le zone per l'allenamento
dei cani e per le gare cinofile.
   2.  Le  aziende  agro-venatorie  previste dall'art. 18 della legge
regionale n. 47/78 e successive modificazioni scadono il  31  gennaio
1994 e sino a tale data sono disciplinate dal regolamento regionale 2
ottobre  1989,  n.  4;  tali aziende possono essere trasformate dalla
giunta regionale, su richiesta del concessionario, in  aziende  agri-
turistico-venatorie.
   3.  Su  richiesta  del  concessionario, da presentarsi entro il 31
gennaio  1994,  la  giunta  regionale  puo'  trasformare  le  aziende
faunistiche  di cui al comma 1 lettera c), in aziende agri-turistico-
venatorie esclusivamente a favore dei soggetti di  cui  all'art.  38,
comma 4.
   4.  Le  aree  a  gestione  sociale della caccia istituite ai sensi
dell'art.  17  della  legge   regionale   n.   47/78   e   successive
modificazioni restano in vigore sino al 31 gennaio 1994.
   5.  Le  zone  di  ripopolamento e cattura e le oasi di protezione,
gia' istituite dalla  giunta  regionale,  restano  in  vigore,  salvo
diversa  destinazione  del  relativo  territorio  disposta  nei piani
provinciali di cui agli artt. 14 e 55, comma 2.