Art. 54. Norme transitorie 1. Fino all'emanazione dei regolamenti attuativi previsti dalla presente legge e in quanto compatibili con la stessa, restano in vigore i regolamenti regionali: a) 23 novembre 1979, n. 2, riguardante gli allevamenti a scopo amatoriale ed alimentare; b) 10 giugno 1980, n. 2, per la disciplina e la gestione della caccia in zona Alpi; c) 31 luglio 1989, n. 2, per la gestione delle aziende faunistiche, fermo restando il rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 38 comma 1, lett. a); d) 26 agosto 1989, n. 3, disciplinante le zone per l'allenamento dei cani e per le gare cinofile. 2. Le aziende agro-venatorie previste dall'art. 18 della legge regionale n. 47/78 e successive modificazioni scadono il 31 gennaio 1994 e sino a tale data sono disciplinate dal regolamento regionale 2 ottobre 1989, n. 4; tali aziende possono essere trasformate dalla giunta regionale, su richiesta del concessionario, in aziende agri- turistico-venatorie. 3. Su richiesta del concessionario, da presentarsi entro il 31 gennaio 1994, la giunta regionale puo' trasformare le aziende faunistiche di cui al comma 1 lettera c), in aziende agri-turistico- venatorie esclusivamente a favore dei soggetti di cui all'art. 38, comma 4. 4. Le aree a gestione sociale della caccia istituite ai sensi dell'art. 17 della legge regionale n. 47/78 e successive modificazioni restano in vigore sino al 31 gennaio 1994. 5. Le zone di ripopolamento e cattura e le oasi di protezione, gia' istituite dalla giunta regionale, restano in vigore, salvo diversa destinazione del relativo territorio disposta nei piani provinciali di cui agli artt. 14 e 55, comma 2.