Art. 57. Rapporti e relazioni 1. La giunta regionale trasmette annualmente alle amministrazioni statali competenti una relazione sulle misure adottate ai sensi dell'art. 1, comma 4 e sui loro effetti rilevabili. 2. Nell'esercizio delle funzioni amministrative di cui all'art. 2, la giunta regionale entro il mese di maggio di ciascun anno trasmette all'amministrazione statale competente un rapporto informativo nel quale, sulla base di dettagliate relazioni fornite dalle province, e' riportato lo stato dei servizi preposti alla vigilanza, il numero degli accertamenti effettuati in relazione alle singole fattispecie di illecito e un prospetto riepilogativo delle sanzioni amministrative e delle misure accessorie applicate. A tal fine il questore di ciascuna provincia comunica alla giunta regionale entro il mese di aprile di ciascun anno, i dati numerici inerenti alle misure accessorie applicate nell'anno precedente. 3. Al termine dell'annata venatoria 1994-1995 la giunta regionale trasmette alle amministrazioni statali competenti una relazione sull'attuazione della presente legge.