Art. 57.
                        Rapporti e relazioni
 
   1.  La giunta regionale trasmette annualmente alle amministrazioni
statali competenti una  relazione  sulle  misure  adottate  ai  sensi
dell'art. 1, comma 4 e sui loro effetti rilevabili.
   2. Nell'esercizio delle funzioni amministrative di cui all'art. 2,
la giunta regionale entro il mese di maggio di ciascun anno trasmette
all'amministrazione  statale  competente  un rapporto informativo nel
quale, sulla base di dettagliate relazioni fornite dalle province, e'
riportato lo stato dei servizi preposti  alla  vigilanza,  il  numero
degli  accertamenti  effettuati in relazione alle singole fattispecie
di   illecito   e   un   prospetto   riepilogativo   delle   sanzioni
amministrative  e  delle  misure  accessorie applicate. A tal fine il
questore di ciascuna provincia comunica alla giunta  regionale  entro
il  mese  di  aprile  di  ciascun anno, i dati numerici inerenti alle
misure accessorie applicate nell'anno precedente.
   3. Al termine dell'annata venatoria 1994-1995 la giunta  regionale
trasmette  alle  amministrazioni  statali  competenti  una  relazione
sull'attuazione della presente legge.