Art. 6. Cattura a fini scientifici e coccorso alla fauna in difficolta' 1. La giunta regionale, sentito l'istituto nazionale per la fauna selvatica, puo' autorizzare esclusivamente gli istituti scientifici delle universita' e del consiglio nazionale delle ricerche e i musei di storia naturale delle ricerche e i musei di storia naturale ad effettuare, a scopo di studio e ricerca scientifica, la cattura e l'utilizzazione di mammiferi ed uccelli, nonche' il prelievo di uova, nidi e piccoli nati. 2. L'attivita' di cattura temporanea per l'inanellamento degli uccelli a scopo scientifico e' organizzata e coordinata dall'istituto nazionale per la fauna selvatica d'intesa con l'osservatorio regionale di cui all'art. 9; tale attivita' e' svolta secondo lo schema nazionale di inanellamento previsto dall'unione europea per 1'inanellamento (EURING). 3. L'attivita' di inanellamento puo' essere svolta esclusivamente da titolari di specifica autorizzazione, rilasciata dalla giunta regionale su parere dell'istituto nazionale per la fauna selvatica e subordinata alla partecipazione a specifici corsi di istruzione, organizzati dallo stesso istituto, ed al superamento del relativo esame finale. 4. E' fatto obbligo a chiunque abbatte, cattura o rinviene uccelli inanellati di darne notizia all'istituto nazionale per la fauna selvatica o al comune nel cui territorio e' avvenuto il fatto, il quale provvede ad informare il predetto istituto. 5. La giunta regionale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e sentito l'istituto nazionale per la fauna selvatica, disciplina il soccorso, la detenzione temporanea e la successiva liberazione di fauna selvatica in difficolta' e individua, dandone adeguata pubblicita', i centri di recupero abilitati a ricevere tale fauna, possibilmente situati in ciascun ambito provinciale e gestiti da enti scientifici o da associazioni protezionistiche riconosciute con finalita' scientifiche.