Art. 6.
   Cattura a fini scientifici e coccorso alla fauna in difficolta'
 
   1.  La giunta regionale, sentito l'istituto nazionale per la fauna
selvatica, puo' autorizzare esclusivamente gli  istituti  scientifici
delle  universita' e del consiglio nazionale delle ricerche e i musei
di storia naturale delle ricerche e i musei  di  storia  naturale  ad
effettuare,  a  scopo  di  studio e ricerca scientifica, la cattura e
l'utilizzazione di mammiferi ed uccelli, nonche' il prelievo di uova,
nidi e piccoli nati.
   2. L'attivita' di cattura  temporanea  per  l'inanellamento  degli
uccelli a scopo scientifico e' organizzata e coordinata dall'istituto
nazionale   per   la  fauna  selvatica  d'intesa  con  l'osservatorio
regionale di cui all'art. 9; tale  attivita'  e'  svolta  secondo  lo
schema  nazionale  di  inanellamento previsto dall'unione europea per
1'inanellamento (EURING).
   3. L'attivita' di inanellamento puo' essere svolta  esclusivamente
da  titolari  di  specifica  autorizzazione,  rilasciata dalla giunta
regionale su parere dell'istituto nazionale per la fauna selvatica  e
subordinata  alla  partecipazione  a  specifici  corsi di istruzione,
organizzati dallo stesso istituto, ed  al  superamento  del  relativo
esame finale.
   4. E' fatto obbligo a chiunque abbatte, cattura o rinviene uccelli
inanellati  di  darne  notizia  all'istituto  nazionale  per la fauna
selvatica o al comune nel cui territorio e'  avvenuto  il  fatto,  il
quale provvede ad informare il predetto istituto.
   5. La giunta regionale, entro novanta giorni dalla data di entrata
in  vigore della presente legge e sentito l'istituto nazionale per la
fauna selvatica, disciplina il soccorso, la detenzione  temporanea  e
la  successiva  liberazione  di  fauna  selvatica  in  difficolta'  e
individua,  dandone  adeguata  pubblicita',  i  centri  di   recupero
abilitati  a  ricevere  tale  fauna, possibilmente situati in ciascun
ambito provinciale e gestiti da enti scientifici  o  da  associazioni
protezionistiche riconosciute con finalita' scientifiche.