Art. 7.
                      Prelievo di richiami vivi
 
   1.  La giunta regionale, sentito l'istituto nazionale per la fauna
selvatica, autorizza le province interessate a  gestire  un  limitato
numero  di  impianti  di cattura per assicurare un servizio diretto a
soddisfare esclusivamente il  fabbisogno  di  richiami  vivi  per  la
caccia da appostamento.
   2.  Le  province  si  avvalgono, per la gestione degli impianti di
cattura autorizzati e opportunamente ubicati per le finalita' di  cui
al  comma 1, di personale qualificato e valutato idoneo dall'istituto
nazionale per la fauna selvatica.
   3. L'istituto nazionale per la fauna selvatica svolge  compiti  di
controllo  e  di  certificazione  dell'attivita'  degli  impianti  di
cattura, determinandone preventivamente il periodo di esercizio.
   4.  Le  province,  sentito  l'istituto  nazionale  per  la   fauna
selvatica,  determinano  il  numero  complessivo  annuale di prelievo
degli  esemplari  delle  singole  specie  ed  ogni  altra  condizione
applicativa.
   5.  Per  la  cessione  a fini di richiamo e' consentita la cattura
solo  di  esemplari  appartenenti  alle  seguenti  specie:  allodola,
cesena,  tordo  sassello,  tordo  bottaccio,  storno, merlo, passero,
passera   mattugia,   pavoncella   e   colombaccio;   gli   esemplari
appartenenti  ad  altre  specie eventualmente catturati devono essere
inanellati ed immediatamente liberati.
   6. E' vietata la vendita di uccelli di cattura  utilizzabili  come
richiami vivi per l'attivita' venatoria da appostamento.
   7.  Le  province cedono gratuitamente i richiami vivi consentiti e
catturati negli impianti autorizzati.
   8. La provincia, per assicurare la conservazione degli impianti di
rilevante interesse arboreo e non  piu'  utilizzati,  puo'  concedere
contributi  annuali  ai  proprietari dei fondi, sempreche' i relativi
impianti rientrino nell'ambito delle finalita' previste dalla legge 1
giugno 1939, n. 1089.