Art. 7. Prelievo di richiami vivi 1. La giunta regionale, sentito l'istituto nazionale per la fauna selvatica, autorizza le province interessate a gestire un limitato numero di impianti di cattura per assicurare un servizio diretto a soddisfare esclusivamente il fabbisogno di richiami vivi per la caccia da appostamento. 2. Le province si avvalgono, per la gestione degli impianti di cattura autorizzati e opportunamente ubicati per le finalita' di cui al comma 1, di personale qualificato e valutato idoneo dall'istituto nazionale per la fauna selvatica. 3. L'istituto nazionale per la fauna selvatica svolge compiti di controllo e di certificazione dell'attivita' degli impianti di cattura, determinandone preventivamente il periodo di esercizio. 4. Le province, sentito l'istituto nazionale per la fauna selvatica, determinano il numero complessivo annuale di prelievo degli esemplari delle singole specie ed ogni altra condizione applicativa. 5. Per la cessione a fini di richiamo e' consentita la cattura solo di esemplari appartenenti alle seguenti specie: allodola, cesena, tordo sassello, tordo bottaccio, storno, merlo, passero, passera mattugia, pavoncella e colombaccio; gli esemplari appartenenti ad altre specie eventualmente catturati devono essere inanellati ed immediatamente liberati. 6. E' vietata la vendita di uccelli di cattura utilizzabili come richiami vivi per l'attivita' venatoria da appostamento. 7. Le province cedono gratuitamente i richiami vivi consentiti e catturati negli impianti autorizzati. 8. La provincia, per assicurare la conservazione degli impianti di rilevante interesse arboreo e non piu' utilizzati, puo' concedere contributi annuali ai proprietari dei fondi, sempreche' i relativi impianti rientrino nell'ambito delle finalita' previste dalla legge 1 giugno 1939, n. 1089.