Art. 8. Attivita' di ricerca e promozione della conoscenza della fauna 1. La giunta regionale si avvale della collaborazione dell'istituto nazionale per la fauna selvatica e degli enti e degli istituti indicati all'art. 9, comma 5, per ricerche concernenti la biologia della fauna selvatica, il reperimento dei dati tecnici sulle condizioni ambientali e faunistiche, la reintroduzione di specie animali, il miglioramento delle tecniche di allevamento e di ambientamento della fauna selvatica autoctona, nonche' l'approfondimento delle conoscenze sulla fauna selvatica anche in rapporto con la patologia degli animali domestici e dell'uomo e le migrazioni dell'avifauna. 2. L'attivita' di censimento delle popolazioni di fauna selvatica stanziale e di valutazione delle fluttuazioni numeriche delle popolazioni di avifauna migratoria ai fini del prelievo venatorio, e' coordinata, secondo metodi e direttive dell'istituto nazionale per la fauna selvatica, dal servizio faunistico regionale e dalle province, in collaborazione con i comitati di gestione degli ambiti territoriali e dei comprensori alpini di caccia. 3. L'attivita' di cui al comma 2 e' svolta dagli agenti dipendenti dalla provincia coadiuvati dagli agenti del corpo forestale dello Stato e con la possibilita' di avvalersi della collaborazione organizzata delle guardie volontarie e di altro personale volontario con qualificata esperienza. 4. La giunta regionale istituisce corsi di preparazione ed aggiornamento per dipendenti degli enti pubblici che abbiano per compito la tutela della fauna; a tali corsi e' ammesso altresi' qualsiasi cittadino italiano o straniero che ne faccia richiesta. 5. Per favorire la conoscenza delle specie di fauna selvatica e la diffusione di principi di razionale e corretta gestione delle stesse, la giunta regionale promuove la collaborazione attiva delle scuole, delle organizzazioni professionali agricole e delle associazioni venatorie e di protezione ambientale.