Art. 9. Osservatorio degli habitat naturali e delle popolazioni faunistiche 1. La giunta regionale, in sede di articolazione del servizio faunistico, provvede alla costituzione dell'"Osservatorio degli habitat naturali e delle popolazioni faunistiche" con il compito di promuovere e di coordinare le ricerche per la raccolta e l'elaborazione dei dati relativi alla fauna selvatica, secondo le indicazioni e le direttive fornite dall'istituto nazionale per la fauna selvatica. 2. All'osservatorio e' assegnato personale regionale provvisto di competenze specifiche e di professionalita' riconosciuta attraverso titoli ed esperienza acquisita. 3. L'osservatorio ha come compiti prioritari: a) mantenere sotto monitoraggio negli anni la struttura e la dinamica delle popolazioni di fauna selvatica; b) determinare gli indici di abbondanza delle specie; c) elaborare i dati del prelievo venatorio, pianificandolo sulla base dei principi di conservazione delle risorse; d) valutare e verificare l'attuazione dei piani di recupero ambientale per la conservazione di specie in emergenza faunistica; e) esprimere pareri e suggerimenti per la gestione faunistica ed il miglioramento o la ricostituzione degli habitat naturali. 4. L'osservatorio e' articolato in due uffici: a) ufficio per le ricerche sull'avifauna migratoria; b) ufficio per le ricerche sulla fauna stanziale con particolare riferimento alla fauna alpina e agli endemismi regionali. 5. L'osservatorio esplica la sua attivita' di ricerca per la gestione del patrimonio faunistico, anche in collaborazione con l'istituto nazionale per la fauna selvatica, con i dipartimenti di biologia delle universita' lombarde attraverso convenzioni, e inoltre con i servizi faunistici di altre regioni, dipartimenti universitari nazionali ed esteri, altri enti di ricerca e consulenza nazionali, le commissioni di organismi internazionali cointeressati alla gestione e conservazione del comune patrimonio faunistico quali sono gli uccelli migratori o le specie di particolare rilevanza internazionale quali i grossi carnivori, lo stambecco, i tetraonidi ed i rapaci, anche ai fini della emanazione dei provvedimenti di cui agli artt. l. 24. 40 e 41. 6. I dati raccolti ed elaborati dall'osservatorio sono utilizzati ai fini della predisposizione del calendario venatorio, di programmi di prelievo e di controllo, nonche' delle varie attivita' di conservazione della fauna selvatica e dei suoi ambienti. 7. Nella deliberazione costitutiva sono altresi' determinate la composizione, le responsabilita' e le modalita' di funzionamento dell'osservatorio.