Art. 9.
 Osservatorio degli habitat naturali e delle popolazioni faunistiche
 
   1. La giunta regionale, in  sede  di  articolazione  del  servizio
faunistico,   provvede  alla  costituzione  dell'"Osservatorio  degli
habitat naturali e delle popolazioni faunistiche" con il  compito  di
promuovere   e   di   coordinare   le  ricerche  per  la  raccolta  e
l'elaborazione dei dati relativi alla  fauna  selvatica,  secondo  le
indicazioni  e  le  direttive  fornite dall'istituto nazionale per la
fauna selvatica.
   2. All'osservatorio e' assegnato personale regionale provvisto  di
competenze  specifiche  e di professionalita' riconosciuta attraverso
titoli ed esperienza acquisita.
   3. L'osservatorio ha come compiti prioritari:
     a) mantenere sotto monitoraggio negli anni  la  struttura  e  la
dinamica delle popolazioni di fauna selvatica;
     b) determinare gli indici di abbondanza delle specie;
     c) elaborare i dati del prelievo venatorio, pianificandolo sulla
base dei principi di conservazione delle risorse;
     d)  valutare  e  verificare  l'attuazione  dei piani di recupero
ambientale per la conservazione di specie in emergenza faunistica;
     e) esprimere pareri e suggerimenti per la gestione faunistica ed
il miglioramento o la ricostituzione degli habitat naturali.
   4. L'osservatorio e' articolato in due uffici:
     a) ufficio per le ricerche sull'avifauna migratoria;
     b) ufficio per le ricerche sulla fauna stanziale con particolare
riferimento alla fauna alpina e agli endemismi regionali.
   5.  L'osservatorio  esplica  la  sua  attivita'  di ricerca per la
gestione del  patrimonio  faunistico,  anche  in  collaborazione  con
l'istituto  nazionale  per  la fauna selvatica, con i dipartimenti di
biologia delle universita' lombarde attraverso convenzioni, e inoltre
con i servizi faunistici di altre regioni, dipartimenti  universitari
nazionali ed esteri, altri enti di ricerca e consulenza nazionali, le
commissioni di organismi internazionali cointeressati alla gestione e
conservazione del comune patrimonio faunistico quali sono gli uccelli
migratori o le specie di particolare rilevanza internazionale quali i
grossi  carnivori,  lo  stambecco, i tetraonidi ed i rapaci, anche ai
fini della emanazione dei provvedimenti di cui agli artt. l. 24. 40 e
41.
   6. I dati raccolti ed elaborati dall'osservatorio sono  utilizzati
ai  fini della predisposizione del calendario venatorio, di programmi
di  prelievo  e  di  controllo,  nonche'  delle  varie  attivita'  di
conservazione della fauna selvatica e dei suoi ambienti.
   7.  Nella  deliberazione  costitutiva sono altresi' determinate la
composizione, le responsabilita'  e  le  modalita'  di  funzionamento
dell'osservatorio.