Art. 2. Contributi ai Comuni 1. L'amministrazione regionale e' autorizzata ad erogare ai Comuni negli anni 1993-1994 contributi per la redazione dei Piani Urbanistici Comunali in adeguamento ai Piani Territoriali Paesistici nella misura massima del 90 per cento della spesa ritenuta ammissibile. 2. La spesa per l'attuazione del presente articolo e' determinata in complessive lire 25.000.000.000 in ragione di lire 12.500.000.000 per ciascuno degli anni 1993 e 1994 (cap. 04159/05).