Art. 2.
                        Contributi ai Comuni
 
   1. L'amministrazione regionale e' autorizzata ad erogare ai Comuni
negli   anni   1993-1994   contributi  per  la  redazione  dei  Piani
Urbanistici Comunali in adeguamento ai Piani Territoriali  Paesistici
nella   misura   massima  del  90  per  cento  della  spesa  ritenuta
ammissibile.
   2. La spesa per l'attuazione del presente articolo e'  determinata
in  complessive lire 25.000.000.000 in ragione di lire 12.500.000.000
per ciascuno degli anni 1993 e 1994 (cap. 04159/05).