Art. 3.
            Laboratori per il recupero dei centri storici
 
   1. Per il  perseguimento  delle  finalita'  indicate  al  comma  2
dell'articolo  7  della  legge  regionale 22 dicembre 1989, n. 45, la
Giunta regionale, su proposta dell'Assessore  competente  in  materia
urbanistica,  puo'  attivare  convenzioni  con  le  Universita' della
Sardegna e con professionisti  ed  esperti  in  materia  urbanistica,
edilizia e recupero dei centri storici.
   2. Gli oneri possono, altresi', ricomprendere quelli relativi alle
indagini,  censimento  e  catalogazione  dei  centri storici, nonche'
all'acquisizione   del   materiale   di   base    strumentale    alla
predisposizione  dei  progetti  di  settore e tecnologie d'intervento
funzionali al recupero delle strutture  edilizie  e  infrastrutturali
dei relativi abitati.
   8. Le spese derivanti dall'applicazione del presente articolo sono
valutate in lire 1.000.000.000 per l'anno 1993, in lire 1.500.000.000
per  l'anno  1994  ed  in  lire  2.000.000.000  per l'anno 1995 (cap.
04159/06).