Art. 3. Laboratori per il recupero dei centri storici 1. Per il perseguimento delle finalita' indicate al comma 2 dell'articolo 7 della legge regionale 22 dicembre 1989, n. 45, la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia urbanistica, puo' attivare convenzioni con le Universita' della Sardegna e con professionisti ed esperti in materia urbanistica, edilizia e recupero dei centri storici. 2. Gli oneri possono, altresi', ricomprendere quelli relativi alle indagini, censimento e catalogazione dei centri storici, nonche' all'acquisizione del materiale di base strumentale alla predisposizione dei progetti di settore e tecnologie d'intervento funzionali al recupero delle strutture edilizie e infrastrutturali dei relativi abitati. 8. Le spese derivanti dall'applicazione del presente articolo sono valutate in lire 1.000.000.000 per l'anno 1993, in lire 1.500.000.000 per l'anno 1994 ed in lire 2.000.000.000 per l'anno 1995 (cap. 04159/06).