Art. 4.
             Piani di assetto organizzativo dei litorali
 
   1. L'Amministrazione regionale e' autorizzata ad  erogare,  previa
deliberazione  della Giunta regionale su proposta dell'Assessore agli
enti locali, finanze ed urbanistica, a ciascuna delle Amministrazioni
provinciali della Sardegna, per l'anno 1993, un  contributo  di  lire
500.000.000.  Tale  contributo  e' finalizzato all'esplicazione delle
funzioni  pianificatorie  previste  dall'articolo  16   della   legge
regionale   n.   45   del  1989,  con  particolare  riferimento  alla
predisposizione di strumenti di coordinamento delle previsioni  degli
enti  locali  per  la  pianificazione  dell'assetto organizzativo del
litorale, ai fini della  piu'  ampia  e  corretta  fruibilita'  dello
stesso.
   2. Le spese derivanti dall'applicazione del presente articolo sono
valutate in lire 2.000.000.000 per l'anno 1993 (cap. 04159/07).