Art. 4. Piani di assetto organizzativo dei litorali 1. L'Amministrazione regionale e' autorizzata ad erogare, previa deliberazione della Giunta regionale su proposta dell'Assessore agli enti locali, finanze ed urbanistica, a ciascuna delle Amministrazioni provinciali della Sardegna, per l'anno 1993, un contributo di lire 500.000.000. Tale contributo e' finalizzato all'esplicazione delle funzioni pianificatorie previste dall'articolo 16 della legge regionale n. 45 del 1989, con particolare riferimento alla predisposizione di strumenti di coordinamento delle previsioni degli enti locali per la pianificazione dell'assetto organizzativo del litorale, ai fini della piu' ampia e corretta fruibilita' dello stesso. 2. Le spese derivanti dall'applicazione del presente articolo sono valutate in lire 2.000.000.000 per l'anno 1993 (cap. 04159/07).