Art. 2.
          Copertura assicurativa degli Assessori regionali
 
   1.  L'Amministrazione regionale e' autorizzata a provvedere per la
copertura  assicurativa  contro  i  rischi  di  infortunio  derivanti
dall'esercizio  dell'ufficio  di  Assessore  regionale, in misura non
superiore a dieci volte il trattamento economico e l'indennita' lorda
spettante  agli  Assessori  regionali  ai  sensi  del   primo   comma
dell'articolo 2 della legge regionale 27 giugno 1949, n. 2, e succes-
sive modificazioni, ragguagliati ad un anno.