Art. 2. Copertura assicurativa degli Assessori regionali 1. L'Amministrazione regionale e' autorizzata a provvedere per la copertura assicurativa contro i rischi di infortunio derivanti dall'esercizio dell'ufficio di Assessore regionale, in misura non superiore a dieci volte il trattamento economico e l'indennita' lorda spettante agli Assessori regionali ai sensi del primo comma dell'articolo 2 della legge regionale 27 giugno 1949, n. 2, e succes- sive modificazioni, ragguagliati ad un anno.