Art. 3. Liquidazione degli organismi comprensoriali 1. Il comma 9 della legge regionale 1 giugno 1993, n. 25, e' sostituito dai seguenti: "9. Con decreto del Presidente della Giunta regionale i Presidenti dei disciolti organismi comprensoriali sono nominati liquidatori dei rapporti di gestione esistenti in capo agli organismi medesimi. Il relativo compenso e' pari a quello percepito dagli stessi in qualita' di Presidenti del Comprensorio. 9-bis. Gli uffici gia' esistenti presso ciascun organismo soppresso continuano a funzionare come uffici per la definizione liquidatoria. 9-ter. L'Amministrazione regionale succede nei rapporti non suscettibili di liquidazione entro il termine stabilito e nei beni. 9-quater. Le procedure liquidatorie devono essere concluse entro 180 giorni dalla nomina del liquidatore.