Art. 3.
             Liquidazione degli organismi comprensoriali
 
   1.  Il  comma  9  della  legge regionale 1› giugno 1993, n. 25, e'
sostituito dai seguenti:
   "9. Con decreto del Presidente della Giunta regionale i Presidenti
dei disciolti organismi comprensoriali sono nominati liquidatori  dei
rapporti  di  gestione  esistenti in capo agli organismi medesimi. Il
relativo compenso e' pari a quello percepito dagli stessi in qualita'
di Presidenti del Comprensorio.
   9-bis.  Gli  uffici  gia'  esistenti  presso   ciascun   organismo
soppresso  continuano  a  funzionare  come  uffici per la definizione
liquidatoria.
   9-ter.  L'Amministrazione  regionale  succede  nei  rapporti   non
suscettibili di liquidazione entro il termine stabilito e nei beni.
   9-quater.  Le  procedure liquidatorie devono essere concluse entro
180 giorni dalla nomina del liquidatore.